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IL TERRORISMO INTERNAZIONALE NELLA GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA
dell’Avvocato generale Paolo Mengozzi sulla domanda di parere 1/15 formula-
ta dal Parlamento europeo alla Corte di Giustizia con riferimento all’Accordo
firmato dall’Unione europea e il Canada sul trasferimento dei dati del codice di
prenotazione (accordo PNR) alle autorità canadesi, al fine del loro uso, della
loro conservazione ed eventualmente del loro ulteriore trasferimento, allo
scopo di lottare contro il terrorismo e le forme gravi di criminalità transnazio-
nale.
E’ la prima volta che la Corte deve pronunciarsi sulla compatibilità di un
progetto di accordo internazionale con la Carta dei diritti fondamentali del-
l’unione europea. Il Parlamento si chiede, in particolare, malgrado le garanzie
inserite nell’accordo (come il mascheramento immediato dei dati delicati, i dirit-
ti di accesso ai dati, di rettifica e di cancellazione, la possibilità di ricorsi ammi-
nistrativi e giurisdizionali), l’ingerenza nel diritto fondamentale alla protezione
dei dati sia giustificata.
L’Avvocato generale Mengozzi ritiene che l’accordo sia compatibile con
la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea con riferimento al diritto
al rispetto della vita privata e familiare e al diritto alla protezione dei dati per-
sonali con alcune condizioni e cautele specificamente elencate (come l’esclu-
sione dei dati delicati, l’elenco tassativo dei reati gravi); mentre ritiene che alcu-
ne disposizioni dell’Accordo siano, allo stato attuale, contrarie alla Carta, sulla
base delle sentenze Digital Rights Ireland (C-293/12 e C-594/12 riunite) e
Schrems (C-632/14)(17), per un controllo rigoroso riguardo al rispetto della vita
privata e familiare, poiché è necessario, in un momento in cui le tecnologie
moderne consentono alle autorità pubbliche, in nome della lotta contro il ter-
rorismo e la criminalità transnazionale grave, di sviluppare metodi estrema-
mente sofisticati di sorveglianza della vita privata de gli individui e di analisi dei
(17) - Il Governo è intervenuto nella causa pregiudiziale presentando osservazioni scritte e soste-
nendo, in linea con quanto deciso dalla Corte con la sentenza in data 6 ottobre 2015 e con
le osservazioni dell’Avvocato generale Mengozzi, che l’art. 25, paragrafo 6, della Direttiva
95/46/CE va interpretato nel senso che non è precluso alle autorità nazionali di tutela dei
dati personali di esercitare, in merito al trattamento dei dati esportati presso i Paesi terzi, tutti
i poteri di tutela loro attribuiti e che, comunque, gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fon-
damentali, vietano che i dati personali esportati siano accessibili indiscriminatamente alle
autorità giudiziarie e di polizia di quello Stato, anche se queste invochino ragioni inerenti alla
sicurezza nazionale.
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