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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI

      invero, anche se i concetti di informatica e di telematica non sono definiti
dal legislatore, non di meno il riferimento (e il rinvio) al mondo del web è chiaro
e inequivoco: per informatica (informazione automatica) si intende quel ramo
del sapere e quel settore della tecnologia che studia e utilizza l’informazione e
il suo trattamento automatico attraverso la elaborazione elettronica dei dati; per
telematica (telecomunicazione informatica) si intende un sistema di apparati
interconnessi in grado di comunicare a distanza, scambiando dati tramite tec-
nologia informatica. ed è ovvio che l’informatica “si manifesta” attraverso la
telematica, di talché, nel linguaggio corrente, i due termini sono utilizzati (pres-
soché) come sinonimi(1).

      la rivoluzione comunicativa che internet ha comportato ha aperto - dun-
que - nuovi scenari (anche) al crimine in un mondo in cui i servizi contano
almeno quanto i beni e l’industria della informazione, dello spettacolo e -
appunto - della comunicazione in genere ha assunto un “peso sociale”, fino a
qualche tempo fa nemmeno immaginabile, atteso che, attraverso la rete, si
instaurano contatti personali, si intrecciano rapporti di affari, si articolano pole-
miche, si creano legami culturali, politici e di ogni altro genere.

      la tutela penale in campo informatico, coerentemente, si rivolge tanto agli
strumenti (le “macchine”, i supporti), quanto ai contenuti della comunicazione
telematica. va da sé poi che gli strumenti, oltre ad essere oggetto di tutela, sono
(possono essere) i mezzi di commissione del reato stesso.

      dunque: possiamo individuare la categoria dei reati informatici in quelli la
cui condotta consiste nell’alterare (anche danneggiandoli o sopprimendoli)
tanto i beni e gli strumenti informatici e telematici (per mutuare la terminologia
dal comma 1 bis dell’art. 240 cod. pen.), quanto il “prodotto” creato dall’attività
telematica (si tratti di scritti, disegni, audio, filmati, foto ecc.), che, con gli stru-

(1) - in merito, la giurisprudenza ha tentato una definizione, affermando che “deve ritenersi sistema
      informatico, secondo la ricorrente espressione utilizzata nella legge 23 dicembre 1993, n. 547… un complesso
      di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all’uomo, attraverso l’utilizzazione (anche
      parziale) di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate - per mezzo di un’attività di codificazione e deco-
      dificazione – dalla registrazione o memorizzazione, per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di
      dati, cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuate attraverso simboli (bit), in combinazione diverse,
      e dalla elaborazione automatica di tali dati, in modo da generare informazioni, costituite da un insieme più o
      meno vasto di dati, organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per
      l’utente” (cass. sez. sesta, sent. n. 3067 del 1999, rv 214945).

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