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RIVOLUZIONE COMUNICATIVA E REPRESSIONE PENALE.
                        I PASSI DEL LEGISLATORE IN TEMA DI CYBERCRIME

      peraltro, la successiva convenzione di budapest (“convenzione del
consiglio d’europa sulla criminalità informatica, sottoscritta a budapest il 23
novembre 2001”, cui ha dato attuazione in italia la legge n. 48 del 2008) ha ad
oggetto i reati informatici lato sensu intesi, vale dire tutti quelli commessi attra-
verso lo strumento informatico. Rientrano pertanto in tale categoria anche i
reati “tradizionali”, con riferimento ai quali l’informatica e gli strumenti infor-
matici siano, come si diceva, media, ovvero oggetti materiali della condotta cri-
minosa.

      ad oggi, comunque, come premesso, la gran parte delle fattispecie crimi-
nose in questione risulta inserita nel codice penale.

      ma proprio il frettoloso ed approssimativo adeguamento alle direttive
sovrannazionali ha, non raramente, indotto il nostro legislatore a scelte sistema-
tiche quantomeno discutibili, che hanno creato (e creeranno) qualche difficoltà
all’interprete.

      si è appena detto dell’effetto decettivo di talune tra tali opzioni legislative;
per altro verso, non si può ignorare la presenza di una certa ansia repressiva -
non sempre giustificata - che ha comportato la criminalizzazione anche di con-
dotte inserite nella lista facoltativa, né si può passare sotto silenzio lo scarso
coordinamento normativo e una poco accurata revisione semantica.

      come esempio, si può citare il testo - tuttora vigente - dell’art. 621
cod.pen., nel quale la precedente concezione di documento informatico (quella
che rozzamente lo identificava nel supporto materiale in cui il file era contenu-
to) è rimasta “cristallizzata” nel secondo comma, introdotto dalla legge
547/1993; quasi che, in un sistema penale moderno, si debba apprestare tutela
solo a ciò che in numero, pondere et mensura consistit. al proposto, non sarà inutile
osservare che la giurisprudenza di legittimità facendo, per tempo, logica appli-
cazione del “nuovo” concetto di documento, ebbe tra l’altro (cass. sez. quinta,
sent. n. 35886 del 2009, in ced 244921), a ritenere configurabile il delitto di
bancarotta semplice documentale nel caso di perdita, per comportamento
negligente o imprudente, della memoria informatica del computer, contenente
le annotazioni delle indicazioni contabili. e ciò in quanto, evidentemente, il
documento informatico non si identifica col suo contenitore, che ha solo la
funzione di renderlo visibile.

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