Page 266 - Rassegna 3-2016
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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI

      ancora: il già ricordato art. 617 quinquies: istallazione di apparecchiature
atte ad intercettare impedire o interrompere comunicazioni informatiche o tele-
matiche. si tratta di reato di pericolo, introdotto dalla legge 547 del 1993; cor-
risponde alla ipotesi di cui all’art. 3 della convenzione di budapest.

      la condotta è quella di colui che installa, fuori dei casi consentiti dalla
legge, apparecchiature atte a intercettare, impedire, interrompere comunicazio-
ni relative al sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi. si
tratta sostanzialmente di una “norma sentinella” rispetto all’art. 617 quater e
corrisponde all’art. 617 bis, che, viceversa, come si è visto, riguarda le comuni-
cazioni o conversazioni telefoniche. sanziona, dunque, l’attività preparatoria
alle intercettazioni.

      Quanto all’art. 615 quater (cui sopra si è fatto cenno): detenzione e diffu-
sione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (cfr. art. 4
legge 547/1993, art. 6 convenzione di budapest), esso è, a sua volta, “norma
sentinella” rispetto all’art. 615 ter, ma anche rispetto al 640 ter. si tratta ovvia-
mente di reato di pericolo. la condotta consiste nel procurarsi abusivamente,
nel riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare chiavi logiche, password,
codici e altri mezzi idonei all’accesso a un sistema telematico o informatico. il
tutto allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto o di cagionare un danno
a terzi.

      al proposito, si è notato che la condotta di detenzione è indicata in rubri-
ca, ma non anche nel corpo della norma.

      si tratta, anche in questo caso,di una evidente ipotesi di anticipazione della
tutela rispetto all’evento dannoso.

      la genuinità/libertà della comunicazione, poi, viene direttamente tutelata
da un altro gruppo di norme incriminatrici. si intende far riferimento alle fatti-
specie di cui agli artt. 617 quater e 617 sexies cod.pen.

      la prima (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comuni-
cazioni informatiche o telematiche, in armonia col dettato dell’art. 3 della
convenzione di budapest) prevede la condotta di fraudolenta intercettazione di
comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, ovvero intercor-
renti tra più sistemi; oltre che l’impedimento o l’interruzione delle comunica-
zioni, e, infine, la rivelazione di quanto appreso.

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