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RIVOLUZIONE COMUNICATIVA E REPRESSIONE PENALE.
I PASSI DEL LEGISLATORE IN TEMA DI CYBERCRIME
menti informatici, sia stato elaborato e diffuso. pertanto il danno del reato
informatico può essere tanto di natura materiale (la distruzione di una res infor-
matica), quanto immateriale (il blocco di un servizio telematico)(2).
per la precisione, sarebbe opportuno distinguere i reati informatici “pro-
pri”, da quelli “impropri”.
i primi sono i reati, “creati” ad hoc dal legislatore per proteggere “interessi
telematici” (es. art. 635 bis cod.pen.: danneggiamento di informazioni, dati e
programmi informatici); i secondi sono reati comuni che ben possono essere
commessi attraverso strumenti telematici (es. la diffamazione, la calunnia ecc.).
potrebbe poi essere individuata una terza categoria di reati “quasi propri”, con-
sistente in quei reati che, se non esistesse una specifica previsione del legislato-
re, sarebbero comunque punibili, anche se commessi con strumento informa-
tico, ma che, per volontà politica, sono stati riconosciuti come “reati autonomi”
in un rapporto di species a genus con il reato “comune” (es. art. 640 ter cod.pen.:
frode informatica).
in altri casi, il legislatore ha avvertito la necessità di operare “precisazioni”
forse superflue. così, ad esempio, in tema di esercizio arbitrario delle proprie
ragioni con violenza sulle cose (art. 392 cod.pen.), la legge 547/1993 ha sentito
la necessità di chiarire che la violenza si può esercitare anche nei confronti di
un programma informatico, quasi fosse necessario precisare che l’ordinamento
può apprestare tutela, non solo ai beni tangibili, ma anche a quelli immateriali.
(2) - per un inquadramento sintetico ma sistematico, si rimanda a vizzaRo, I reati informatici nell’or-
dinamento italiano, disponibile on line sul sito www.danilovizzaro.it., nonché al fascicolo mono-
grafico di guida al diritto (n. 5/2013): Internet: la responsabilità del provider. I novi orientamenti alla
luce del caso Google-Vividown. si segnalano inoltre, anche su tematiche specifiche: coRRias
lucente, Le falsità personali in Diritto informaz. e informatica. nn. 4/5/2011 pagg. 553 ss.,
militello, Informatica e criminalità organizzata in RIV.TRIM.DIR.PEN. ECONOMIA, 1990 pagg. 85
ss., siebeR; Responsabilità penale per la circolazione di dati nelle reti internazionali di computer. Le nuove
sfide di internet in RIV. TRIM. DIR. PEN. ECON., 1993, fasc. 3-4, pagg. 763 ss.; seminaRa, La respon-
sabilità penale degli operatori su internet, in DIR. INFORMAZ. E INFORMATICA, 1998, pagg. 745 ss.;
moltedo, Brevi note in tema di responsabilità dell’internet provider, in CRITICA DEL DIRITTO, 1999,
ii/iii, pagg. 300 ss.; picotti, La responsabilità penale dei service providers in Italia, in Dir. pen. e pro-
cesso, 1999, p. 501 ss., gambulli, La responsabilità penale del provider per i reati commessi in internet, in
ALTALEX, 24 ottobre 2005 (http://www.altalex.com/index.php?iohrot=9956); FondaRoli,
La tutela penale dei beni informatici, in IL DIRITTO DELL’INFORMAZIONE E DELL’INFORMATICA,
1996. ci permettiamo, inoltre, di rinviare anche a Fumo, La condotta nei reati informatici, in
aRchivio penale 2013, fasc. 3, pagg. 771 ss.
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