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RIVOLUZIONE COMUNICATIVA E REPRESSIONE PENALE.
I PASSI DEL LEGISLATORE IN TEMA DI CYBERCRIME
con riferimento a tale reato, il tentativo non è concepibile, in quanto le
azioni preparatorie sono “coperte” dal dettato dell’art. 617 quinquies. il tenta-
tivo di rivelazione - tuttavia, a ben vedere - sembra ipotizzabile.
la seconda (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di
comunicazioni informatiche o telematiche, vedasi legge 547 del 1993, nonché
art. 7 convenzione di budapest), altro non è, come si è anticipato, che la “ripro-
duzione” dell’art. 617 ter, cod.pen., relativo alle comunicazioni telegrafiche e
telefoniche.
la condotta consiste nell’operato di chi, allo scopo di procurare a sé o ad
altri un ingiusto vantaggio, ovvero allo scopo di recare danni ad altri, forma fal-
samente, ovvero altera, sopprime (in tutto in parte) il contenuto, anche occasio-
nalmente intercettato, di comunicazioni relative al sistema informatico o tele-
matico, ovvero di comunicazioni intercorrenti tra più sistemi. se l’agente ha
ricevuto incolpevolmente la comunicazione (per caso fortuito), comunque, non
ne può farne uso o manipolarla. va notato che la fattispecie non tutela la riser-
vatezza della comunicazione, ma il suo contenuto.
Quando poi l’alterazione informatica determina una deminutio patrimonii
della vittima, essa resta assorbita nel più completo delitto di frode informatica
(art. 640 ter cod.pen., vedasi legge 547/1993, nonché art. 8 della - posteriore
- convenzione di budapest). in tal caso la condotta consiste nella illecita alte-
razione, in qualsiasi modo, del funzionamento del sistema informatico-tele-
matico, oltre che in un intervento, con qualsiasi modalità, su dati, informazio-
ni e programmi, contenuti in detti sistemi (si tratta, potrebbe dirsi, di artifizi
e raggiri normativamente - sia pur molto genericamente - descritti). in tal
modo l’agente si procura (o procura ad altri) un ingiusto profitto, con altrui
danno.
la fattispecie, come si diceva, è riconoscibilmente modellata sull’art. 640
cod.pen., ma con caratteristiche particolari: l’azione fraudolenta altera il proces-
so di elaborazione (comunque provocato) e genera un danno patrimoniale, che
deve derivare direttamente dalla alterazione stessa.
la manipolazione può riguardare l’hardware o il programma; l’intervento
può alterare informazioni, può consistere nella introduzione di dati falsi o nel-
l’uso non autorizzato di dati.
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