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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
È stato necessario invero chiarire che la finalità per la quale l’agente si
introduce o indebitamente si trattiene nel sistema è del tutto irrilevante. Rileva
unicamente la violazione delle condizioni e/o dei limiti risultanti dalle prescri-
zioni impartite dal dominus loci per delimitare oggettivamente l’accesso e la per-
manenza.
l’accostamento alla violazione di domicilio (si è parlato di “domicilio
informatico”) è, allora, a nostro parere, del tutto superficiale e fuorviante. vero
è che anche nella fattispecie ex art. 614 cod.pen. la ragione per la quale ci si
introduce nell’altrui domicilio non è rilevante ai fini della sussistenza del reato,
ma qui vi è qualcosa di più: qualcosa che nulla ha a che fare con la fisicità del
luogo violato (e non potrebbe essere diversamente). se il reato sussiste, come
hanno chiarito le sezioni unite, quando non vengono rispettate le regole di
accesso o di permanenza, allora ciò che conta è il rapporto tra la legittimazione
dell’agente ad entrare (e/o a trattenersi) nel locus informaticus e la sua condotta in
concreto. se tale legittimazione è insussistente in radice, nulla quaestio: è evidente
che si tratta, più che di una condotta abusiva, di un soggetto abusivo, che mai,
in nessuna condizione, avrebbe potuto avere accesso al locus. ma se l’agente è in
qualche modo autorizzato all’accesso (e/o al trattenimento), allora rilevano,
appunto, le prescrizioni provenienti dal titolare del sistema.
e dunque - è da chiedersi - quale sia il fondamento della punibilità di tale
condotta; quale sia - in altre parole - la giustificazione del ricorso alla più grave
tra le sanzioni giuridiche.
a nostro modo di vedere, la risposta non può giungere se non si parte dal
presupposto che i reati informatici sono “delitti di comunicazione”. la telema-
tica, invero, come la parola stessa testimonia, è comunicazione a distanza e dun-
que la protezione della “sfera telematica” non può che essere protezione - diret-
ta o indiretta - della genuinità della comunicazione. le condotte punite sono
condotte, conseguentemente, di inquinamento comunicativo. a volte il legisla-
tore interviene per garantire direttamente tale genuinità (art. 617 sexies), altre
volte per tutelare gli strumenti della comunicazione (art. 615 quinquies), altre
volte ancora per prevenire possibili condotte di saccheggio, furto, distruzione o
uso improprio di dati (art. 615 quater).
Fa eccezione, nel senso che non rientra in tale categoria, la frode informa-
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