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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
con il decreto-legge 14 agosto 2013. n 93 è stata inserita nell’articolo 640
ter una ulteriore aggravante. infatti, se il fatto è commesso con sostituzione
della identità digitale in danno di uno o più soggetti, la pena è aumentata e con-
siste nella reclusione da due a sei anni e nella multa da 600 a € 3000(4). con rife-
rimento alla frode informatica, si suol dire che deceptus, è il computer.
ovviamente, tuttavia, il danneggiato sarà sempre una persona (fisica o giuridi-
ca), in quanto la disposizione patrimoniale avviene, certo meccanicamente, e,
appunto per questo, inaudito et invito domino. vige tuttavia, anche in questo
caso, trattandosi di reato contro il patrimonio, la ipotesi di non punibilità ex art
649 cod.pen.
all’esito di questa sintetica “carrellata”, alcune considerazioni si impongo-
no. innanzitutto, come anticipato, è evidente che il legislatore ha fatto largo (e
forse eccessivo) uso dello strumento repressivo penale; in secondo luogo, ci
sembra che le condotte ipotizzabili siano state frammentate in troppe fattispe-
cie incriminatrici, con i rischi che il ricorso ad una struttura casistica esasperata
comporta; in terzo luogo, la notevole anticipazione della soglia di punibilità
potrebbe determinare problemi di compatibilità costituzionale (cfr. le ricordate
“norme sentinella”).
invero, i reati informatici sono, in prevalenza, come si è notato, reati di
pericolo e di pura condotta; più raramente reati di danno (es. art. 635 bis, 635
quater cod. pen.).
l’avanzamento della soglia di punibilità comporta la punizione del sempli-
ce possesso (es. art. 615 quater cod. pen.); si individua, in tal modo, una vera e
propria categoria di res prohibitae. e qui il parallelo, più che con l’interferenza
nella vita privata altrui, dovrebbe essere fatto con la contravvenzione di cui
all’art. 707 cod.pen. (possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli).
viene dunque messo a fuoco un vero e proprio genus di “oggetti pericolo-
si”, la cui detenzione non è giustificata, se non in presenza di specifici titoli
autorizzativi, di origine negoziale o pubblicistica.
naturalmente (ma non appare superfluo specificarlo ad evitare ingiustifi-
cati eccessi repressivi) tali condotte devono essere sostenute dal dolo specifico,
(4) - vedasi Guida al diritto, 36/2013, pagg. 3 ss: Sostituzione di identità digitale è frode informatica, articolo
redazionale.
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