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IL TERRORISMO NELLO SCENARIO MONDIALE
non avrebbe pertanto senso dilungarsi sulle farneticazioni di chi non ha
neppure aderito all’Islam. l’interesse redazionale non è tanto confutare il fatto
che “le leggi di Dio non sono al di sopra delle leggi della Repubblica”, come sostenuto
dall’apostata studioso islamico Tariq Ramadan, ma piuttosto di rispondere sul
piano dottrinale a Kbibech Anouar, presidente del Consiglio francese del culto
musulmano (CfCM) o all’Imam di Brest, Rashid Abu houdeyfa, che, a seguito
degli attacchi terroristici, ha chiesto alla comunità musulmana “una condanna
scientifica e religiosa” dei responsabili.
A riguardo viene infatti stigmatizzato come proprio coloro che dovrebbe-
ro essere i custodi del conservatorismo religioso e del fondamentalismo, si pre-
occupano di ritornare alla lettera del testo coranico e dalla tradizione originale,
auspicando sostanzialmente quello che Dā‘ish realizza da tempo. le argomen-
tazioni utilizzate in questo approfondito studio non dimostrano particolare ori-
ginalità; tuttavia, l’impegno profuso nello sviscerare problematiche prettamente
dottrinali appare sintomatico della preoccupazione di Dā‘ish di essere definiti-
vamente sconfessato, sul piano ideologico-religioso, tanto nei territori control-
lati quanto dalla comunità islamica internazionale colta.
Degli hadith scelti per sviluppare la controinformazione ideologico-religio-
sa, architettata dal mondo occidentale e da quello musulmano asservito al
primo per confutare l’interpretazione radicale dell’Islam da parte di Dā‘ish, si
mette in evidenza la contradditorietà con il complesso degli hadith raccolti nella
Sunna, ritenuti superati nei contenuti o non attendibili riguardo alla minore
autorevolezza dell’autore. Il bisogno di dimostrare la propria ortodossia è così
fortemente avvertito da chiamare in causa le quattro scuole giuridiche sunnite
per chiarire la indiscutibile natura combattente del jihad, che sarebbe unanime-
mente riconosciuta da quella hanafita, malikita, shafi’ta e hanbalita(208).
(208) - Cfr. nota a piè di pagina n. 52. nel Sunnismo si distinguono quattro principali scuole giuri-
dico-religiose, le quali si differenziano tra loro sia per gli strumenti ermeneutici usati per l’in-
terpretazione della legge Coranica, sia nella ritualità adottata per il suo rispetto. esse sono:
l’hanafita: diffusa in Iran e Iraq dagli Abbasidi, poi fiqh ufficiale per gli ottomani, oggi il più
diffuso. prevede un ampio ricorso alla valutazione personale del giurista (ra’y), alla consue-
tudine (‘urf) e a valutazioni di opportunità; la Malikita: diffusa soprattutto nel Maghreb (un
tempo anche in al-Andalus e nella Siciliaislamica), si basa sulle tradizioni e gli usi medinesi
dei primi seguaci del profeta (Sunna), procedendo per analogia (qiyās) e utilizzando criteri
sussidiari quali la valutazione del bene comune: la Shafi’ta: riduce l’uso dell’analogia e dà più
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