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Miti e stereotiPi Di Genere nel corso Dei secoli




               appartengono alle curie ecclesiastiche [...]. la donna, non essendoci violenza, deve
               sostenere la seduzione colla tortura tormentosa di mezz’ora innanzi al giudice al
               cospetto dell’accusato. così si ottiene un marito, o la dote.
                    si tratta dunque di un’ipotesi particolare di ricorso alla tortura, poiché chi si
               trova in tormentis non è l’imputato al quale si vuole estorcere una dichiarazione o
               una confessione, né si tratta di un testimone ritenuto poco attendibile; il giudice
               sottopone infatti alla tortura la vittima-accusatrice, secondo la prassi adottata nelle
               aule giudiziarie dello stato pontiQcio. per ottenere giustizia non bastava dunque il
               responso delle perizie, né era su)ciente il parere concorde dei testimoni: la dolente
               doveva  espiare  con  i  tormenti quella  macula  che  l’aveva  corrotta,  facendola
               sospettare di correità. Queste le parole pronunciate dalla pubblica accusa: noi
               non vogliamo  emettere  sentenza  senza  che  l’imputato  ammetta  la  colpa:  noi
               vogliamo  arrivare  all’animo.  se  necessario,  tormentando  il  corpo,  quello  degli
               imputati come quello dei testimoni, ascoltando le loro parole, osservando il loro
               volto. non per punire la corda tende le braccia legate dietro la schiena, ma per arri-
               vare alla verità. artemisia non essendo vergine, la sua testimonianza non ha valore
               probatorio: solo la tortura può conferisce valore di prova alla sua testimonianza.
                    il verbale stesso indica questa precisa Qnalità della tortura, mezzo di prova e
               nello stesso tempo forma di espiazione della colpa, laddove, nell’introdurre la fase
               delle tormenta, la deQnisce Qnalizzata: [...] ad tollendam omnem maculam infa-
               miae omnemque dubietatem quae oriri posset contra personam dictae adductae sive
               illius dicta, ex eo quia socia criminis videatur, et ad magis conroborandum et forti-
               ficandum eius dictum [...] (per togliere ogni macchia d’infamia ed ogni dubbio che
               potesse sorgere contro la persona di detto soggetto o di suo detto, dal fatto che egli sem-
               bri complice del delitto, e per irrobustire e fortificare ulteriormente il suo detto).
                    la tortura che viene disposta dal giudice è il tormentum sibilorum, del quale
               non si omette di descrivere i preparativi: tunc Dominus mandat per custodem
               carcerum accomodari sibila et iunctis manibus ante pectus et inter singulos digitos
               sibilis accomodatis de more et secundum usum [...] per eundem custodem carce-
               rum, in caput et faciem ipsius constituti [...] eodem custode carcerum funiculo cur-
               rente dicta sibila comprimente [...] (allora il signore comanda che i fischietti siano
               posti dal custode delle carceri e con le mani giunte davanti al petto e tra ciascuna
               delle dita del fischietto disposti secondo l’uso e il costume [...] dallo stesso custode
               delle carceri, piazzato sulla sua testa e sul viso […] dallo stesso custode delle carceri,
               emise sibili in maniera schiacciante).
                    il tormento dei sibili (cordicelle) era usato per i delitti meno gravi: legati i
               polsi per evitare che la donna si divincolasse, le cordicelle venivano poste tra le
               dita delle mani congiunte e successivamente veniva azionato un randello che,

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