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Miti e stereotiPi Di Genere nel corso Dei secoli
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il padre. al padre, dice papiniano , si poteva concedere un’impunità più estesa
di quella concessa al marito, nella speranza che non sempre ne avrebbe approQt-
tato: per salvare la Qglia, infatti, poteva accadere che egli risparmiasse il suo cor-
reo. Ma il marito, in preda allo sdegno per l’o/esa fattagli dalla moglie, più di)-
cilmente poteva essere trattenuto da questa considerazione, e quindi i limiti della
sua impunità dovevano necessariamente essere più ristretti.
sempre in forza della legge augustea, il marito era titolare, proprio in quan-
to vir, di un ius occidendi nei confronti del correo di rango non elevato. in primo
luogo, il marito poteva uccidere solo il correo della moglie: se uccideva anche
questa si rendeva colpevole di omicidio; inoltre, non poteva uccidere qualunque
correo della donna, ma solo quello che apparteneva ad un ben determinato nove-
ro di persone, poco qualiQcato dal punto di vista sociale e precisamente:
a)schiavi;
b)infami, gladiatori e bestiarii, iudicio publico damnati, commedianti balle-
rini e cantanti, lenoni e prostituti;
c)liberti, o più speciQcamente liberti del marito, della moglie, del padre,
della madre, del Qglio o della Qglia di entrambi.
diverse erano anche le condizioni di luogo richieste perché il marito potesse
rimanere impunito. diversamente dal padre, infatti, egli poteva uccidere impu-
nemente solo se li sorprendeva nella casa coniugale. in base a quanto sancito nel
V capitolo della lex Julia, se l’adultero veniva sorpreso fuori casa, così come se
era di ceto sociale elevato, non poteva essere ucciso impunemente. il marito che
non desiderasse o non potesse esercitare la vendetta privata, aveva facoltà di trat-
tenere il colpevole, per non più di venti ore e senza interruzione, al Qne di procu-
rarsi i testimoni, che provassero la verità della sua accusa in vista del processo.
in un’ulteriore fase, la lex Julia prescriveva al marito altri due adempimen-
ti, che consistevano in primo luogo nel ripudiare la moglie, e in secondo luogo
nel dare notizia entro tre giorni al magistrato, competente per territorio, dell’uc-
cisione dell’adultero e del luogo in cui essa era avvenuta. la notiQca al magistrato
era assolutamente indispensabile per controllare che nella fattispecie esistessero
e/ettivamente le condizioni di luogo e di persona alle quali la legge subordinava
la concessione dell’impunità: ed era quindi onere del marito provare l’esistenza
delle cause di non punibilità quale omicida.
Ulteriore condizione per l’impunità era che il marito dovesse ripudiare la
moglie, cosa che, anche qualora non avesse ucciso il correo, doveva in ogni caso
fare se voleva evitare l’accusa di lenocinio.
43 emilio paolo papiniano (siria, 142 - roma, 211/213) fu un giureconsulto romano. diede a
roma molte e sagge leggi e fu maestro dei più rinomati uomini del suo tempo.
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