Page 55 - Rassegna 2025-Edizione Speciale 1
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Miti e stereotiPi Di Genere nel corso Dei secoli
sensi, che fatalmente perturba anche l’anima. il piacere sessuale era peccato quin-
di, anche quello coniugale e le donne erano fondamentalmente tutte uguali, pec-
caminose e immorali e dovevano essere governate dall’uomo per reprimere il loro
innato desiderio di lussuria.
nello stato coniugale è comunque di)cile piacere a dio perché i coniugi
vivono nel mondo esposti alle tentazioni, rischiando per negligenza o per igno-
ranza o per malizia l’abbrutimento e la dannazione. il fulcro del rapporto si fa
consistere nello ius corrigendi, la potestà correzionale che il pater familias è tenu-
to a esercitare nei confronti della moglie. la potestà correzionale era un retaggio
antico, discendente da una concezione dell’istituzione familiare in cui il marito
era considerato più idoneo a comandare e reggeva la propria casa con un’autorità
corrispondente a quella in cui un uomo politico esercita nella gestione dello
stato. nel mondo romano la signoria sui componenti della famiglia, non solo la
sposa, ma anche i discendenti e i servi, era assoluta e fondata sull’indiscusso rico-
noscimento della superiorità maschile. l’a/ermazione del cristianesimo non alte-
ra la concezione del rapporto coniugale, che rimane improntato alla subordina-
zione femminile, ma l’uomo viene esortato a evitare i maltrattamenti gratuiti o
eccessivi e a svolgere una funzione di guida.
con l’arrivo dei barbari Franchi e longobardi in italia, la condizione della
donna peggiora.
4.5 l’adulterium 42
l’adulterio entra, per la prima volta, nell’orbita del diritto penale pubblico
con la lex Julia de adulteriis coercendis, emanata da augusto nel 18 a.c., che
resterà, senza ombra di dubbio, la legge fondamentale in ordine ai reati sessuali
Qno all’ultima epoca del diritto romano. prima di questa disciplina, nel mondo
romano, l’infrazione della fedeltà coniugale assunse rilevanza giuridica solo se
imputabile alla donna, mentre l’adulterio del marito è ignorato dal diritto: ciò si
rispecchia mirabilmente nel proQlo terminologico. Adulterium indica, infatti,
propriamente il commercio sessuale di una donna nupta con persona diversa dal
marito. sotto il proQlo istituzionale, inoltre, anche nell’esperienza giuridica
romana la familia assume una rilevanza decisiva, almeno Qno all’età augustea.
la ventata moralistica che so)erà sulla civiltà romana con ottaviano
augusto porterà all’introduzione di repressioni legislative dell’adulterio; infatti,
nell’epoca anteriore, l’ adulterio della donna, sempre riprovato sia dalle norme
morali che dal costume, veniva e)cacemente perseguito e represso entro l’ambito
42 Aspetti dell’accusatio iure mariti vel patris in materia di adulterio, di Maria Morello.
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