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Miti e stereotiPi Di Genere nel corso Dei secoli




               sensi, che fatalmente perturba anche l’anima. il piacere sessuale era peccato quin-
               di, anche quello coniugale e le donne erano fondamentalmente tutte uguali, pec-
               caminose e immorali e dovevano essere governate dall’uomo per reprimere il loro
               innato desiderio di lussuria.
                    nello stato coniugale è comunque di)cile piacere a dio perché i coniugi
               vivono nel mondo esposti alle tentazioni, rischiando per negligenza o per igno-
               ranza o per malizia l’abbrutimento e la dannazione. il fulcro del rapporto si fa
               consistere nello ius corrigendi, la potestà correzionale che il pater familias è tenu-
               to a esercitare nei confronti della moglie. la potestà correzionale era un retaggio
               antico, discendente da una concezione dell’istituzione familiare in cui il marito
               era considerato più idoneo a comandare e reggeva la propria casa con un’autorità
               corrispondente  a  quella  in  cui un uomo  politico  esercita  nella  gestione  dello
               stato. nel mondo romano la signoria sui componenti della famiglia, non solo la
               sposa, ma anche i discendenti e i servi, era assoluta e fondata sull’indiscusso rico-
               noscimento della superiorità maschile. l’a/ermazione del cristianesimo non alte-
               ra la concezione del rapporto coniugale, che rimane improntato alla subordina-
               zione femminile, ma l’uomo viene esortato a evitare i maltrattamenti gratuiti o
               eccessivi e a svolgere una funzione di guida.
                    con l’arrivo dei barbari Franchi e longobardi in italia, la condizione della
               donna peggiora.

               4.5 l’adulterium 42
                    l’adulterio entra, per la prima volta, nell’orbita del diritto penale pubblico
               con la lex Julia de adulteriis coercendis, emanata da augusto nel 18 a.c., che
               resterà, senza ombra di dubbio, la legge fondamentale in ordine ai reati sessuali
               Qno all’ultima epoca del diritto romano. prima di questa disciplina, nel mondo
               romano, l’infrazione della fedeltà coniugale assunse rilevanza giuridica solo se
               imputabile alla donna, mentre l’adulterio del marito è ignorato dal diritto: ciò si
               rispecchia mirabilmente nel proQlo terminologico. Adulterium indica, infatti,
               propriamente il commercio sessuale di una donna nupta con persona diversa dal
               marito.  sotto  il  proQlo  istituzionale,  inoltre,  anche  nell’esperienza  giuridica
               romana la familia assume una rilevanza decisiva, almeno Qno all’età augustea.
                    la ventata moralistica  che  so)erà  sulla  civiltà  romana  con ottaviano
               augusto porterà all’introduzione di repressioni legislative dell’adulterio; infatti,
               nell’epoca anteriore, l’ adulterio della donna, sempre riprovato sia dalle norme
               morali che dal costume, veniva e)cacemente perseguito e represso entro l’ambito


               42  Aspetti dell’accusatio iure mariti vel patris in materia di adulterio, di Maria Morello.

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