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arteMisia 3.0. la condizione della donna nei secoli




                  dal punto di vista del diritto pubblico, le leggi che conQgurarono la vis,
             come integrativa di una fattispecie criminosa, sono tutte dell’ultima età repubbli-
             cana, emanate, dunque, nel periodo convulso delle guerre civili: le principali, la
             legge lutatia de vi (istituiva il tribunale straordinario per i colpevoli della rivolta
             di lepido ) e la lex Plautia de vi (faceva una distinzione tra vis contra rem publi-
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             cam e vis contra privatos).
                  con augusto venne disciplinato in modo esaustivo il crimen vis e fu intro-
             dotta la distinzione tra vis pubblica et privata  (probabilmente con una sola lex).
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                  a di/erenza dell’accusa di vis, più legata all’atto speciQco dell’assalto crimi-
             nale, quella di iniura implicava un oltraggio in itto non solo a livello Qsico ma
             anche e soprattutto morale: infatti, attraverso la violenza, lo scherno, l’insulto o
             la di/amazione, dall’aggressore veniva lesa in modo particolare la reputazione
             della vittima. i due decreti che si occupavano della repressione di questo delitto
             erano la lex Aquilia , fatta votare attraverso un plebiscito da un tribuno della
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             plebe nel 286 a.c. e la lex cornelia de iniuriis , promulgata da silla nell’81 a.c..
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             37  i cittadini ce con uso delle armi avessero assediato il senato, fatto violenza ai magistrati, si fossero
               sollevati contro la repubblica.
             38  con costantino fu abolita la di/erenza tra vis pubblica e vis privata.
             39  È la prima legge scritta in materia del risarcimento del danno di proprietà del dominus. la lex
               Aquilia è suddivisa in tre capitoli:
                    i capitolo: riguarda il damnum sulla distruzione di res di importanza economica (schiavi, pecudes);
                    ii capitolo: fa riferimento alla Qgura dell’adstipulator, cioè quell’intermediario di nomina
               u)ciale, abilitato a richiedere la summa aestimatio al «nexus» (debitore). Questo capitolo disci-
               plina il caso in cui l’adstipulator venga meno agli obblighi assunti dall’assunzione dell’incarico,
               come, ad esempio, il caso in cui l’adstipulator vada a riscuotere la summa, ma la perde o scappa
               con la summa riscossa. intanto viene provocato un damnum, cioè una lesione arrecata al patri-
               monio dello stipulator, derivante dalla mancata riscossione della summa da parte dell’adstipula-
               tor. la pena che spetterà all’adstipulator vi sarà nel caso in cui vi è:
                    somma di denaro: dovrà rispondere al creditore della somma di denaro persa, derivante
               dall’inadempimento;
                    un res mobile: riguarda il risarcimento al creditore del valore attuale della res.
                    iii capitolo: fa riferimento al damnum derivante dalle conseguenze di azioni qualiQcate previ-
               ste come conseguenza di un comportamento. si fa riferimento inoltre alle res immateriali come le
               opere dell’ingegno e le opere letterarie, che sono state distrutte ma possono essere duplicate attraverso
               le copie. le azioni previste sono: uccidere, incendiare, danneggiare, tagliare la gola.
             40  la lex cornelia de iniuriis fu una legge del dittatore silla, rogata e poi approvata insieme con le
               altre leggi criminali: istituì la quaestio in materia di crimen iniuriae, uno dei delitti in origine
               privato, e successivamente, nel periodo del principato, attratti nella sfera pubblicistica. la lex
               cornelia de iniuriis istituì una quaestio (quaestiònes perpètuae) per alcune particolari ipotesi
               di iniuriae qualificate, quali percosse, frustate, violazione di domicilio, attentati alla libertà per-
               sonale; come conseguenza il colpevole era tenuto al risarcimento pecuniario, a titolo di pena,
               nei confronti della persona lesa; un successivo senatus consùltum ampliò la previsione, ricom-
               prendendovi la redazione e la diffusione di scritti diffamatori e prevedendo la pena accessoria
               dell’intestabìlitas, ovvero incapacità di testimoniare e di fare testamento. in seguito si previde
               che, a prescindere dal dettato della lex cornelia, alcuni tipi di iniuriae, quali offese al pudore

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