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Miti e stereotiPi Di Genere nel corso Dei secoli




               4.4 lo stuprum
                    proteggere il patriarcato romano, l’integrità genealogica dei futuri cittadini,
               la stabilità interna della familia e l’onore maschile erano i principali motivi che
               spingevano la comunità a condannare ogni tentativo di stuprum.
                    se oggi il termine stupro corrisponde a quello di un atto di congiungimento
               carnale  imposto  con  la violenza,  anticamente  il  termine  è  stato utilizzato  in
               maniera alquanto ambigua: per deQnire casi di trasgressione sia legale, che mora-
               le. la parola stuprum è stata tradotta indiscriminatamente nel corso dei secoli
               come dissolutezza, oltraggio, fornicazione, adulterio, rapporto illecito o sodomia,
               ma nessuna di queste interpretazioni risulta, ad oggi, esaustiva quanto quella di
               condotta sessuale disdicevole.
                    spesso il termine stuprum lo si utilizzava come sinonimo di adulterium,
               successivamente si operò una distinzione: venne considerato il tradimento della
               fides coniugale e qualunque altra condotta extramatrimoniale sconveniente, stu-
               pro qualunque condotta sessuale illecita, in quanto omosessuale, sacrilega, ince-
               stuosa o inappropriata (poiché avveniva con una donna di onorata condizione
               sociale, vergine o vidua).
                    c’era quindi un rapporto di iponimia, in cui adulterio rappresentava l’ipo-
               nimo e lo stupro l’iperonimo.
                    perché  lo  stuprum  potesse  essere  considerato violento,  la  donna  doveva
               dimostrare la sua estraneità ai fatti portando prove della sua innocenza, era quin-
               di addossato su di sé l’onere della prova. le urla, le vesti lacerate, il luogo solitario,
               i segni di lesione e, non di minore importanza, le informazioni relative non solo
               all’onestà della donna, ma anche a quella dell’accusato, rappresentavano tutti
               indizi che concorrevano alla formazione del giudizio.

               4.4.1 la vis
                    inizialmente il termine vis era da intendersi come forza antigiuridica, come
               violenza da contrastare attraverso uno strumento di tutela possessoria, eravamo
               nell’ambito del diritto privato ed insieme alla vis vi era anche il metus, ossia lo sta-
               tus di oppressione psichica determinato da minacce, tali da indurre un soggetto
               a concludere un negozio giuridico, provocando una manifestazione di volontà
               negoziale viziata.
                    per accordare tutela a colui che veniva sottoposto a pressione per la conclu-
               sione di un negozio giuridico fu emanato nei primi decenni del i secolo a.c.
               l’editto quod metus causa.
                    si volle con questo editto prendere in considerazione le conseguenze della
               vis, introducendo una forma di tutela della vittima della violenza morale.

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