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Miti e stereotiPi Di Genere nel corso Dei secoli




                    la conseguenza era che la moglie veniva di diritto incorporata nella familia
               del marito, mutava il suo status familiae e perdeva iure civili, ogni legame con i
               parenti di prima. se la conventio in manum non avesse avuto luogo, la moglie
               avrebbe continuato ad essere sotto la patria potestas del suo pater familias. Va da
               sé che la moglie andava a vivere nella casa del marito, ma dal punto di vista dello
               status familiae, iure civili, se la conventio in manum non c’era stata, ella era come
               estranea rispetto alla famiglia del marito, ciò con evidenti ri essi giuridici, soprat-
               tutto di diritto ereditario.
                    con il matrimonio, la donna acquistava la dignità, sociale e giuridica, del
               marito: honor matrimonii. al marito si dava l’actio iniuriarum per le o/ese arre-
               cate alla moglie da terzi.
                    i coniugi erano esonerati dal dover di testimoniare l’uno contro l’altro. il
               marito poteva comportarsi come voleva, gli era data la possibilità di avere rappor-
               ti sessuali al di fuori del matrimonio, potendo addirittura tenere una concubina
               Qssa come accadeva in grecia. solo nel iii secolo a.c., la donna con la sua eman-
               cipazione riuscì ad ottenere un tipo di matrimonio dove non vi era più la manus
               sulla moglie, ottenendo così un equilibrio maggiore nel rapporto tra coniugi e
               dando alla donna la possibilità di divorziare.
                    le cause di scioglimento del matrimonio dipendevano dalla sua struttura ed
               erano  del  tutto  coerenti.  se  il matrimonio  era  convivenza  ed  insieme  a!ectio
               maritalis, esso si scioglieva, oltre che per morte del marito o della moglie, anche
               per il fatto che in uno, o in ambedue i coniugi, venisse meno l’a!ectio maritalis
               e,  conseguentemente,  si  interrompesse  la  convivenza.  si  parlò,  al  riguardo,  di
               divortium (da dividere=allontanarsi); con riferimento ai casi di divorzio unilate-
               rale, anche di repudium.
                    se un coniuge desiderava costituire un nuovo matrimonio, doveva prima
               sciogliere il precedente. diversamente, il secondo matrimonio non sarebbe venu-
               to giuridicamente ad esistenza, e il bigamo sarebbe incorso nell’infamia.
                    così come non era richiesta alcuna formalità per la costituzione del matri-
               monio, neppure erano richieste formalità per lo scioglimento.
                    secondo ciò che racconta plutarco, romolo non permetteva mai alle donne
               di divorziare, mentre lo permetteva ai mariti in alcuni casi tentato avvelenamen-
               to, uso di chiavi false, adulterio. coloro che ripudiavano la donna per altri moti-
               vi, avrebbero perso i suoi beni, dei quali metà sarebbero stati assegnati ad essa e
               l’altra parte sarebbe stata assegnata al tempio di cerere.
                    Fin dall’epoca repubblicana, la donna poteva uscire a capo scoperto, ma gli
               uomini potevano divorziare da una donna sposata che non copriva il capo con un
               velo o con un lembo di mantello, lo fece ad esempio gaio sulpicio galba.

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