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Miti e stereotiPi Di Genere nel corso Dei secoli
la conseguenza era che la moglie veniva di diritto incorporata nella familia
del marito, mutava il suo status familiae e perdeva iure civili, ogni legame con i
parenti di prima. se la conventio in manum non avesse avuto luogo, la moglie
avrebbe continuato ad essere sotto la patria potestas del suo pater familias. Va da
sé che la moglie andava a vivere nella casa del marito, ma dal punto di vista dello
status familiae, iure civili, se la conventio in manum non c’era stata, ella era come
estranea rispetto alla famiglia del marito, ciò con evidenti ri essi giuridici, soprat-
tutto di diritto ereditario.
con il matrimonio, la donna acquistava la dignità, sociale e giuridica, del
marito: honor matrimonii. al marito si dava l’actio iniuriarum per le o/ese arre-
cate alla moglie da terzi.
i coniugi erano esonerati dal dover di testimoniare l’uno contro l’altro. il
marito poteva comportarsi come voleva, gli era data la possibilità di avere rappor-
ti sessuali al di fuori del matrimonio, potendo addirittura tenere una concubina
Qssa come accadeva in grecia. solo nel iii secolo a.c., la donna con la sua eman-
cipazione riuscì ad ottenere un tipo di matrimonio dove non vi era più la manus
sulla moglie, ottenendo così un equilibrio maggiore nel rapporto tra coniugi e
dando alla donna la possibilità di divorziare.
le cause di scioglimento del matrimonio dipendevano dalla sua struttura ed
erano del tutto coerenti. se il matrimonio era convivenza ed insieme a!ectio
maritalis, esso si scioglieva, oltre che per morte del marito o della moglie, anche
per il fatto che in uno, o in ambedue i coniugi, venisse meno l’a!ectio maritalis
e, conseguentemente, si interrompesse la convivenza. si parlò, al riguardo, di
divortium (da dividere=allontanarsi); con riferimento ai casi di divorzio unilate-
rale, anche di repudium.
se un coniuge desiderava costituire un nuovo matrimonio, doveva prima
sciogliere il precedente. diversamente, il secondo matrimonio non sarebbe venu-
to giuridicamente ad esistenza, e il bigamo sarebbe incorso nell’infamia.
così come non era richiesta alcuna formalità per la costituzione del matri-
monio, neppure erano richieste formalità per lo scioglimento.
secondo ciò che racconta plutarco, romolo non permetteva mai alle donne
di divorziare, mentre lo permetteva ai mariti in alcuni casi tentato avvelenamen-
to, uso di chiavi false, adulterio. coloro che ripudiavano la donna per altri moti-
vi, avrebbero perso i suoi beni, dei quali metà sarebbero stati assegnati ad essa e
l’altra parte sarebbe stata assegnata al tempio di cerere.
Fin dall’epoca repubblicana, la donna poteva uscire a capo scoperto, ma gli
uomini potevano divorziare da una donna sposata che non copriva il capo con un
velo o con un lembo di mantello, lo fece ad esempio gaio sulpicio galba.
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