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Miti e stereotiPi Di Genere nel corso Dei secoli




                    sposandosi, la donna passava dalla potestà del padre a quella del marito, il
               quale non soltanto aveva l’amministrazione e la disponibilità della dote, ma aveva
               anche il potere di autorizzare o meno la moglie per gli atti di disposizione del pro-
               prio suo extradotale. la donna era ritenuta incapace di provvedere giudiziosa-
               mente a se stessa a qualsiasi età e passava dall’autorità di un uomo all’autorità di
               un altro, perQno se restava vedova veniva nominato un tutore che gestiva i suoi
               beni (almeno Qno all’età imperiale). contrariamente alla donna greca, la donna
               romana poteva uscire di casa quando lo desiderava, assistere agli spettacoli e alle
               cerimonie, partecipare alle feste.
                    a  livello  giuridico  sussisteva un  rapporto fortemente  asimmetrico  tra
               l’autodeterminazione femminile  e quella maschile.  le  donne  erano  escluse
               dalla vita politica e dalle cariche pubbliche ed erano soggette a molte limitazio-
               ni legali, non potevano ereditare e non potevano disporre dei propri beni in
               favore dei figli.
                    tale condizione di inferiorità veniva giustiQcata dai giuristi in vari modi:
                      c’è chi sosteneva che le donne fossero naturalmente inferiori perché dota-
               te di minor fermezza Qsica e psichica, perché appartenenti, appunto, al cosiddet-
               to “sesso debole”. i termini del latino giuridico usati per designare la debolezza
               femminile di solito infirmitas sexus, imbecillitas sexus/corporis e levitas animi.
               infirmitas e imbecillitas denotano nella loro accezione fondamentale “la debolez-
               za Qsica” dovuta al sesso, mentre la levitas animi designa speciQcamente “l’insta-
               bilità  del  carattere”  e  la  “volubilità  dell’animo”  dell’animo”,  considerate  dagli
               antichi proprie del genere femminile”. l’appartenenza al sesso femminile dagli
               antichi giuristi è considerata di per sé causa di “infermità” e di “invalidità”, meno-
               mazione che rende le donne naturalmente incapaci di assolvere ai virilia o cia,
               cioè ai compiti proprio degli uomini. il giurista gaio nel ii sec. d.c., autore delle
               institutiones, un fondamentale manuale di diritto romano, testimonia come le
               “femmine” furono discriminate sul piano giuridico per la presunta incapacità del
               “sesso debole” di gestire sia gli a/ari pubblici che privati.
                      il Qlosofo seneca a/ermava: “i due sessi contribuiscono allo stesso modo
               alla vita comune, perché uno è fatto per ubbidire e l’altro per comandare”.

               4.2 la matrona
                    la Qgura femminile più importante nella società romana era la matrona (la
               sposa romana libera, in genere di classe sociale elevata). non aveva l’obbligo di
               svolgere servizi in casa, di cui normalmente si occupavano le schiave, se non Qlare
               la lana; le si doveva cedere il passo per strada; non si potevano pronunciare parole
               indecenti in sua presenza.

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