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arteMisia 3.0. la condizione della donna nei secoli




             gli ordini) e la lex iulia de adulteriis coercendis (legge giulia sulla repressione del-
             l’adulterio ) formulate nel 18 a.c.
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                  la prima tendeva a consolidare il legame coniugale che la pratica genera-
             lizzata  del  divorzio  rendeva  assai  debole,  con  essa augusto  incoraggiava  il
             matrimonio, creando privilegi legali ai padri e alle madri di almeno tre figli. tre
             figli per una donna nata libera e quattro figli per una liberta (ossia una schiava
             liberata)  davano  alla  donna  il  diritto  di  svolgere qualsiasi  atto  patrimoniale
             senza  l’assistenza  obbligatoria  del  tutore,  come  invece  accadeva  per  le  altre
             donne. la legge previse anche delle penalità per gli scapoli inveterati e le coppie
             senza figli: la carriera dei padri di famiglia in senato sarebbe stata più rapida e i
             cittadini senza figli sarebbero stati colpiti da talune incapacità in materia di suc-
             cessione.
                  la  lex  iulia  de  adulteriis  coercendis  trasformò  in  reato  l’adulterio  della
             donna.  Venne  previsto  l’istituzione  di una  quaestio  (un  processo)  nella  quale
             potevano intentare l’accusa di adulterio contro la moglie infedele e il complice,
             mentre sei secoli precedenti le donne venivano punite in casa a titolo di vendetta
             privata  o  in  seguito  a un  giudizio  domestico,  talvolta  anche  con  la morte;  in
             primo luogo il marito o il pater, ma, se i primi non avessero preso l’iniziativa
             entro sessanta giorni dal divorzio anche gli estranei.
                  il divorzio venne avversato, così come le seconde nozze, tanto da determi-
             nare l’abolizione della lex iulia de maritandis ordinibus (con la quale si esorta-
             vano i vedovi a risposarsi).
                  prendono piede gli sponsali, ossia le promosse di matrimonio, che assumeva-
             no valore obbligatorio, tramite il versamento di una somma come garanzia, per cui
             qualora si fosse rotto il Qdanzamento, tale somma sarebbe stata persa o restituita
             al doppio della cifra, in base a chi avesse rotto la promessa. la lex de vi pubblica et
             privata nel 17 a.c., che, forse estendendo il contenuto di una legge proposta da
             cesare,  provvide  ad una  dettagliata  elencazione  delle fattispecie  di violenza  a
             danno delle pubbliche istituzioni (turbamento del regolare svolgimento dei giudi-
             zi e delle assemblee, abuso di poteri inerenti, all’imperium, imposizione illegittima
             di  nuove  imposte,  ecc.)  o  di  privati  cittadini (occupazione  a mano  armata  di
             immobili, rapina in occasione di calamità pubbliche , sottoposizione a tortura di
             schiavi altrui, ecc.) perseguibili attraverso la quaestio de vi, comminando rispetti-
             vamente l’acqua et igni interdictio e la conQsca di un terzo del patrimonio.
             36  lex iulia de adulteriis fu creata con l’intenzione di punire l’adulterio in favore del matrimonio
               anche se si veriQcò ine)cace nei confronti della questione per l’assoluta estraneità che essa aveva
               nei confronti della cultura romana. per secoli l’adulterio era stato considerato cosa privata da risol-
               vere fra le mura domestiche da punire in familia. cambiare una mentalità così radicata non era faci-
               le, e per essere applicata, la lex iulia richiedeva quel tipo di cambiamento.

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