Page 50 - Rassegna 2025-Edizione Speciale 1
P. 50
arteMisia 3.0. la condizione della donna nei secoli
gli ordini) e la lex iulia de adulteriis coercendis (legge giulia sulla repressione del-
l’adulterio ) formulate nel 18 a.c.
36
la prima tendeva a consolidare il legame coniugale che la pratica genera-
lizzata del divorzio rendeva assai debole, con essa augusto incoraggiava il
matrimonio, creando privilegi legali ai padri e alle madri di almeno tre figli. tre
figli per una donna nata libera e quattro figli per una liberta (ossia una schiava
liberata) davano alla donna il diritto di svolgere qualsiasi atto patrimoniale
senza l’assistenza obbligatoria del tutore, come invece accadeva per le altre
donne. la legge previse anche delle penalità per gli scapoli inveterati e le coppie
senza figli: la carriera dei padri di famiglia in senato sarebbe stata più rapida e i
cittadini senza figli sarebbero stati colpiti da talune incapacità in materia di suc-
cessione.
la lex iulia de adulteriis coercendis trasformò in reato l’adulterio della
donna. Venne previsto l’istituzione di una quaestio (un processo) nella quale
potevano intentare l’accusa di adulterio contro la moglie infedele e il complice,
mentre sei secoli precedenti le donne venivano punite in casa a titolo di vendetta
privata o in seguito a un giudizio domestico, talvolta anche con la morte; in
primo luogo il marito o il pater, ma, se i primi non avessero preso l’iniziativa
entro sessanta giorni dal divorzio anche gli estranei.
il divorzio venne avversato, così come le seconde nozze, tanto da determi-
nare l’abolizione della lex iulia de maritandis ordinibus (con la quale si esorta-
vano i vedovi a risposarsi).
prendono piede gli sponsali, ossia le promosse di matrimonio, che assumeva-
no valore obbligatorio, tramite il versamento di una somma come garanzia, per cui
qualora si fosse rotto il Qdanzamento, tale somma sarebbe stata persa o restituita
al doppio della cifra, in base a chi avesse rotto la promessa. la lex de vi pubblica et
privata nel 17 a.c., che, forse estendendo il contenuto di una legge proposta da
cesare, provvide ad una dettagliata elencazione delle fattispecie di violenza a
danno delle pubbliche istituzioni (turbamento del regolare svolgimento dei giudi-
zi e delle assemblee, abuso di poteri inerenti, all’imperium, imposizione illegittima
di nuove imposte, ecc.) o di privati cittadini (occupazione a mano armata di
immobili, rapina in occasione di calamità pubbliche , sottoposizione a tortura di
schiavi altrui, ecc.) perseguibili attraverso la quaestio de vi, comminando rispetti-
vamente l’acqua et igni interdictio e la conQsca di un terzo del patrimonio.
36 lex iulia de adulteriis fu creata con l’intenzione di punire l’adulterio in favore del matrimonio
anche se si veriQcò ine)cace nei confronti della questione per l’assoluta estraneità che essa aveva
nei confronti della cultura romana. per secoli l’adulterio era stato considerato cosa privata da risol-
vere fra le mura domestiche da punire in familia. cambiare una mentalità così radicata non era faci-
le, e per essere applicata, la lex iulia richiedeva quel tipo di cambiamento.
48

