Page 53 - Rassegna 2025-Edizione Speciale 1
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Miti e stereotiPi Di Genere nel corso Dei secoli
la prima lex sanciva il dovere, da parte del criminale, di risarcire economicamen-
te un dominus per i danni provocati alle sue proprietà e, di conseguenza, era indi-
rizzata anche alla punizione di violenze sessuali commesse contro la sua servitù o
i membri della sua familia.
le direttive sillane, ordinarono l’istituzione di una speciQca quaestio, a cui
era a)dato il compito di processare le lesioni personali e le o/ese arrecate al
pudore di donne, fanciulli e cittadini di alto lignaggio. per i rei, accanto al paga-
mento della somma riparatoria, a seconda della gravità dell’oltraggio, furono sta-
bilite anche delle pene corporali, consistenti nella fustigazione, nella deportatio in
insulam, nella damnatio in opus publicum (condanna ai lavori forzati da espiare
presso opere di pubblico interesse) e persino nella pena di morte.
4.4.2 la donna, socia criminis nel reato di stuprum
dall’età arcaica Qno a quella della dominatio, rimase costante la previsione di
dure punizioni molto severe in caso di adulterio, questo perché l’adulterio era con-
siderato il più grave disonore che una donna potesse compiere verso la sua fami-
glia, più grave sicuramente dello stupro, sotto il proQlo dell’incerta paternità di
eventuali Qgli e dell’onore dell’uomo tradito che non era riuscito a difendere e con-
trollare la sessualità della sua donna. l’adulterio era un reato proprio, poteva essere
commesso solo dalla donna, il marito poteva comportarsi come voleva, gli era data
la possibilità di avere rapporti sessuali al di fuori del matrimonio, potendo addirit-
tura tenere una concubina Qssa come accadeva in grecia. la punizione, poteva
arrivare anche alla pena capitale e a decidere era un tribunale domestico. l’uomo,
se colto in agrante, veniva sottoposto alla reazione del marito (come pure la
donna che poteva essere messa a morte sine iudicio impune).
la donna veniva punita non solo in caso di adulterio, ma spesso anche in
caso di stupro violento e questo perché anche in queste ipotesi le si contestava il
reato di adulterio, partendo dal presupposto che avesse una volontà adesa al pec-
cato.
di donne e fanciulli, offese arrecate a persone di alto lignaggio, vilipendio, lesioni personali, vio-
lazione di domicilio, getto di letame o rifiuti, fossero puniti con pene corporali, consistenti, a
seconda della gravità dei casi, nella fustigazione, nella deportàtio in ìnsulam (pena che consiste-
va nel soggiorno coatto temporaneo o perpetuo in una località isolata e comportava, oltre alla
perdita dello status civitàtis, la confisca dei beni, totale o parziale), nella damnàtio in òpus publi-
cum (una delle pene previste per numerosi delitti di minore gravità che prevedeva la condanna
a lavori forzati da espiare presso opere di pubblico interesse) e persino nella pena di morte. la
legge non istituì una quaestio con un pretore speciale: è in dubbio se la presidenza spettasse al
praetor urbànus che esercitava la giurisdizione nelle controversie tra cittadini romani o al quae-
sitor inter sicarios. non potevano sedere giudici e i parenti dell’attore (gener, socer, vitricus pri-
vignus, propiusve eorum quem ... quive eorum eius parentisve cuius eorum patronus erit).
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