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arteMisia 3.0. la condizione della donna nei secoli




                  il diritto di uccidere si conQgura diversamente a seconda che si tratti del
             pater o del marito della colpevole. Quanto alla facoltà del padre della colpevole di
             uccidere gli adulteri, occorre in via preliminare che essa si conQguri come ius
             adulterum cum filia occidendi, nel senso che l’uccisione della donna costituisce
             in pratica solo una causa di legittimazione per l’uccisione del correo; essa infatti
             non era vista tanto come un diritto, quanto piuttosto come un dovere del padre.
             la legge, pertanto, toglie al padre il potere di perdonare la Qglia, ordinandogli di
             uccidere anche lei, qualora avesse ucciso il suo complice.
                  la lex Julia, dunque, scriminava l’atto del padre che, rispettando precise
             modalità Qssate dalla stessa norma augustea, uccidesse Qglia e correo colti in  a-
             grante reato; fatto illecito altrimenti punibile.
                  la norma augustea introdusse una vera e propria serie di regole nuove, che
             non concessero certamente l’impunità per fatti che Qno a quel momento erano stati
             puniti, ma che piuttosto limitarono in modo sensibile la sfera di impunità concessa,
             sia al pater che al maritus. a)nché il pater che si avvalga dello ius occidendi, possa
             uccidere legittimamente sono necessarie queste inderogabili condizioni:
                  l) che sia pater familias e abbia la Qglia in potestate al momento dell’ucci-
             sione, o che sia stato in precedenza auctor della sua conventio in manum;
                  2)che sorprenda gli adulteri in  agrante;
                  3)che l’adulterio sia commesso in casa sua o del genero;
                  4)che la reazione sia immediata e continua;
                  5)che uccida sia il correo che la Qglia.
                  l’ammissione del pater all’esercizio del diritto di uccidere gli adulteri risie-
             de nel fatto che il legislatore ha reputato un’iniuria meritevole della morte il
             comportamento di colei che abbia osato far entrare l’amante nella casa del padre
             o del marito. per quanto riguarda l’ultimo punto, occorre dire che, se questa è
             la chiara previsione legislativa, le fattispecie concrete, nella loro variegata casisti-
             ca, possono talora rendere più di)cile al pater un corretto esercizio della vendet-
             ta. può capitare innanzitutto che, mentre il padre è impegnato nell’uccisione del
             correo, la Qglia adultera si dia alla fuga, nel tentativo di evitare una Qne identica.
                  al padre che, ucciso il correo, vede la Qglia fuggire è concessa un’unica pos-
             sibilità: mettersi subito al suo inseguimento e non interromperlo Qnché non l’ha
             raggiunta, e quando l’avrà raggiunta, ucciderla. egli non può smettere di inse-
             guirla, perché questo signiQcherebbe risparmiare la Qglia; ma non può neppure
             di/erire in maniera programmatica la persecutio, perché gli è stato vietato anche
             questo diseguale trattamento dei due colpevoli.
                  come si è già detto, la lex Julia concedeva anche al marito tradito di ucci-
             dere impunemente: ma a condizioni assai diverse da quelle alle quali poteva farlo

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