Page 56 - Rassegna 2025-Edizione Speciale 1
P. 56

arteMisia 3.0. la condizione della donna nei secoli




             della famiglia: chi fosse titolare della manus sulla donna colpevole poteva eserci-
             tare il diritto della vendetta privata o convocare il tribunale domestico (iudicium
             domesticum), perché pronunciasse l’adeguata condanna. la disciplina augustea si
             trova distribuita nel corpus iuris in due titoli del Digesto e del codice che porta-
             no rispettivamente le rubriche ad legem Juliam de adulteriis coercendis e ad
             legem Juliam de adulteriis et de stupro. con essa lo stato avoca i poteri politici
             prima tenuti dal pater familias e trasforma il reato di adulterio in un reato pub-
             blico per eccellenza; da questo momento, l’adulterio della donna nupta è conQ-
             gurato e punito come crimen (publicum) da un tribunale stabile e competente in
             materia di reati sessuali. ispirata da un generale riQuto della sessualità extramatri-
             moniale, la normativa augustea doveva perseguire le fattispecie di stuprum - giu-
             sta la denominazione lex Julia de adulteriis et de stupro di cui al tit. 9, lib. iX del
             codex iustinianus - concretantesi nel rapporto sessuale con donne non sposate,
             virgines o viduae, ed avrebbe inoltre criminalizzato, sotto la rubrica lenocinium,
             la  tolleranza  dell’adulterio  muliebre  e  il  suo  sfruttamento  economico.  la  lex
             Julia de adulteriis coercendis che mirava a ripristinare la castità dei costumi, con-
             Qgurava come crimen e colpiva con pubblica pena non soltanto l’adulterio pro-
             priamente detto, ma anche qualsiasi relazione sessuale con donne nubili o vedove
             di elevata condizione sociale (stuprum).
                  la sanzione che la lex Julia comminava contro l’adulterio era duplice: civi-
             le e penale. la sanzione civile consisteva nella conQsca, per la donna, di una metà
             della dote e di un terzo dei beni, per il complice di una metà dei beni; nell’incapa-
             cità per la donna di contrarre matrimonio con un ingenuo, nell’incapacità di pre-
             stare testimonianza in giudizio, come conseguenza dell’infamia derivante dalla
             condanna; ed inQne nel divorzio, di cui l’adulterio era una delle cause.
                  nel procedimento penale per adulterio, dopo l’emanazione della lex Julia,
             troviamo  stabilite  due  specie  di  accusationes  distinte fra  loro,  l’accusatio  iure
             mariti vel patris e l’accusatio publica o iure extranei. Questa di/erenza ha un
             notevole interesse, da un lato per chiarire la terminologia usata dai romani per i
             delitti contro il buon costume, e risolvere così alcune questioni che si presentano
             in tema di diritto di famiglia sulla conQgurazione che assumono determinati rap-
             porti extraconiugali, dall’altro per porre in luce la speciQcità del regime del cri-
             men adulterii introdotto dalla lex Julia e i principi a cui si ispira. l’esistenza,
             infatti, in diritto romano della speciale accusatio iure mariti vel patris, spiega
             bene il concetto della riforma di augusto, sia per quanto riguarda il sistema di
             repressione dell’adulterium e dello stuprum e in particolar modo il funzionamen-
             to dell’azione pubblica, sia per quanto riguarda il riconoscimento da parte del
             legislatore dei di ritti del padre e del marito sulla donna. il padre e il marito della

             54
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61