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Miti e stereotiPi Di Genere nel corso Dei secoli




               donna infedele, gli unici che possano uccidere in occasione dell’adulterio, sono
               anche titolari esclusivi della legittimazione all’accusa di adulterio. il fondamento
               di tale legittimazione, di cui entrambi sono titolari e che non compete ad estranei,
               risiede certamente nel particolare rapporto che li lega alla donna e che fa sì che il
               suo adulterium sia valutato quale iniuria nei loro confronti.
                    l’accusatio publica o iure extranei si conQgura, come tra poco vedremo, in
               un potere di supplenza che si costituisce ed è esercitabile quando il pater o il
               maritus risultino inerti alla scadenza di un termine precisato. ciò costituisce un
               ulteriore  tassello  per  la  conQgurazione  dell’adulterio  come un vero  e  proprio
               reato di diritto pubblico, alla cui repressione non è interessato soltanto il soggetto
               o i soggetti lesi, ma l’intero ordinamento, il che è comprensibile se si tiene conto
               della centralità del matrimonium monogamico nella struttura sociale ed econo-
               mica coeva. le di/erenze tra le due specie di accusationes sono assai notevoli.
               anzitutto riguardo all’oggetto, l’accusa speciale iure mariti vel patris si può in
               tentare solo per adulterium in senso tecnico, mentre l’accusatio publica o iure
               extranei  si  rivolge  tanto  contro  l’adulterium,  quanto  contro  lo  stuprum.  per
               poter in tentare l’accusatio iure mariti vel patris è necessaria l’esistenza del pre-
               supposto  delle  nozze  legittime,  che  si  abbia  cioè  il  connubium  propriamente
               detto; l’accusa appare esperibile, dunque, soltanto nell’ipotesi di rapporto extra-
               coniugale della nupta. il pater, cioè, non è legittimato ad essa qualora desideri
               reprimere la condotta colpevole della Qglia non sposata.
                    il processo è attivato da un’accusa che rimane riservata, entro sessanta giorni
               dalla data del divorzio, al padre ed al marito di colei cui viene addebitato l’ adulte-
               rium: in questo lasso di tempo a nessun estraneo è concesso promuovere il giudizio;
               decorso inutilmente il tempo stabilito dal provvedimento, l’accusa diventa accessi-
               bile a tutti, ma deve essere esperita nel termine di quattro mesi, per cui chiunque,
               in quanto membro della comunità interessata a difendersi dalle conseguenze dei
               comportamenti sessuali giuridicamente riprovati, è ammesso ad accusare.
                    dopo sei mesi dal divorzio, nei cinque anni che decorrono dal dies commissi
               criminis, è possibile agire soltanto contro il complice. in un solo caso gli estranei
               sono ammessi all’accusa prima dei sessanta giorni: quando il padre o il marito fac-
               ciano espressa dichiarazione di non voler muovere l’accusa. secondo pomponio,
               infatti, se il padre e il marito negano, prima dei sessanta giorni, di voler promuo-
               vere l’accusa loro riservata, gli estranei sono subito ammessi ad accusare, eviden-
               temente per un periodo che non superi i quattro mesi, che cumulandosi al tempo
               già trascorso, può anche risultare di poco superiore ai centoventi giorni dal divor-
               zio. se non vi sia stato divorzio, l’estraneo non può agire, se prima non abbia espe-
               rito l’accusa di lenocinium contro il marito.

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