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arteMisia 3.0. la condizione della donna nei secoli




                  alla donna romana, la cui condizione giuridica abbiamo visto esser fortemente
             discriminata rispetto a quella dell’uomo, era invece assegnata una fondamentale fun-
             zione sociale dal momento che, attraverso il matrimonio, la riproduzione e l’educazio-
             ne dei Qgli le matrone garantivano non solo la continuità Qsica e politica della stato,
             ma anche quella delle tradizioni, dei valori e della cultura di roma.
                  secondo il mos moiorum il ruolo della donna era strettamente legato alla
             vita familiare: suo compito era quello di essere una moglie fedele e sottomessa, di
             allevare nel modo migliore i Qgli (Qno a 7 anni ne aveva l’educazione esclusiva), di
             provvedere al buon andamento della casa, di comportarsi in ogni circostanza in
             modo da tutelare l’onore del marito.
                  riassume e)cacemente questi doveri un’espressione che compare spesso
             sulle epigraQ funerarie che celebrano le virtù della moglie defunta:
                  Domi mansit, casta vixit, lanam fecit.
                  rimase in casa, visse casta, filò la lana.
                  la pudicitia era una virtù, l’unica richiesta alle donne romane. la pudicitia
             non era connessa solamente alla verginità; imponeva anche alla donna sposata (la
             matrona)  di mantenere una  condotta  che  non  solo  non  prevedesse  relazioni
             extraconiugali, ma neanche ne lasciasse supporre l’esistenza. da parte maschile, la
             relazione extraconiugale era tollerata, purché non fosse con una donna sposata o
             promessa  sposa:  nel valore  della  pudicitia  rientravano  l’educazione  dei  Qgli
             durante i primi anni di vita, nonché la trasmissione a essi dei valori tradizionali
             della società romana (ossia il rispetto sia verso i genitori, e il padre in particolare,
             sia verso i numi tutelari della famiglia e della città).

             4.3 la costituzione del matrimonio ed il suo scioglimento
                  la concezione romana del matrimonio è assai diversa dalla nostra. per noi,
             secondo il modello che a noi deriva dall’idea cristiana, il matrimonio è un negozio
             giuridico che dà luogo ad un vincolo destinato a durare Qnché non sopravviene
             la morte di uno dei due coniugi oppure una pronuncia di annullamento o scio-
             glimento da parte di un organo giudiziario.
                  il matrimonio romano consisteva nel fatto in sé della convivenza stabile di
             due persone di sesso diverso, con la volontà costante di vivere in unione monoga-
             mica, come marito e moglie. Questo atteggiamento soggettivo era l’a!ectio mari-
             talis. senza di esso non si aveva matrimonio ma concubinato. non era di per sé
             richiesto, per la costituzione, alcun rito iniziale, né per lo scioglimento, alcun atto
             giuridico e tanto meno la pronuncia di un organo u)ciale. al matrimonio pote-
             va accompagnarsi la conventio in manum, per e/etto della quale la moglie cadeva
             sotto la manus del marito.

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