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arteMisia 3.0. la condizione della donna nei secoli




                  dalla previsione della legittima uccisione dell’uomo sorpreso con la madre,
             la sorella e la Qglia, sembra dedursi che l’interesse tutelato dalla punizione del
             moichos non fosse solo quello del marito alla fedeltà della moglie, bensì l’interesse
             collettivo a che esistesse un gruppo di donne (nubili, coniugate o vedove) sul cui
             comportamento sessuale la città potesse fare a)damento, poiché nella loro vita
             non avrebbero esercitato la propria sessualità se non all’interno di un vincolo sta-
             bile ed istituzionale. sebbene anche lo stupro o/endesse il capofamiglia, di fatto
             uno stupro era considerato meno lesivo di un adulterio. il disvalore dello stupro
             risiedeva nell’illeicità a monte del rapporto sessuale, non già alla modalità (violen-
             ta) con cui avveniva tale rapporto antigiuridico. ne è riprova che quando l’unio-
             ne sessuale era consentita, come nelle ipotesi in cui avveniva con la moglie o una
             prostituta, la violenza non era da sola in grado di qualiQcare la condotta illecita.

             4. La società romana e il potere del pater familias
                  il diritto romano, prevalentemente consuetudinario, di epoca regia e repub-
             blicana, si poneva in linea di continuità con l’assetto della atene del V secolo.
                  anche la comunità romana antica, così come quella ateniese, era una comu-
             nità di disuguali, solo un numero limitato di persone aveva pienezza di diritti, le
             altre erano in stato di inferiorità, soggezione, incapacità.
                  i componenti della famiglia romana non erano necessariamente uniti da
             vincoli di sangue o matrimoniali, quello che accomunava i membri era la sotto-
             posizione a un capo, il pater familias, che esercitava il suo potere non solo sulla
             prole, ma anche sui discendenti di questa in linea maschile, sulla propria consorte
             e su quelle dei suoi discendenti, che erano entrate a far parte della famiglia tramite
             il matrimonio. dalla familia facevano parte anche gli schiavi e le persone che si
             trovavano in condizione di schiavitù (in mancipio) presso il pater familias.
                  il potere esercitato da quest’ultimo prendeva nomi diversi in base al compo-
             nente del gruppo familiare: la patria potestas era quella sui Qgli, sulla moglie era deno-
             minata manus, mentre quello sui membri di stato servile è la dominica potestas.
                  i Qgli (naturali e adottivi) erano soggetti alla patria potestas anche oltre il
             raggiungimento della maggiore età: questo potere infatti si estendeva Qno a quan-
             do il padre era in vita. sino alla morte  del pater familias, i Qgli sono filius o filia
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             familias e in quanto tali sono alieni iuris, ossia di diritto altrui.
                  il pater familias poteva infatti venderli a titolo deQnitivo o a scopo di garan-
             zia, poteva al momento della nascita, non accoglierli in famiglia, poteva in iggere
             loro qualunque pena corporale e, al limite, ucciderli. all’assolutezza del potere

             32  la patria potestas si estingueva non solo per morte, ma anche per perdita della libertà o della cit-
               tadinanza romana; volontariamente non era possibile estinguere questo potere.

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