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arteMisia 3.0. la condizione della donna nei secoli




             impunemente costringere i propri schiavi a soddisfare ogni suo desiderio, anche
             per mezzo di prestazioni sessuali, durante le quali veniva riservato loro esclusiva-
             mente il ruolo di partner passivo. l’imposizione della propria volontà sessuale da
             parte del vir era un motivo di vanto ed una consuetudine che coinvolgeva quoti-
             dianamente mogli, schiavi e nemici sconQtti, ma che, allo stesso tempo, escludeva
             qualunque concittadino, il cui status fosse considerato alla pari di quello dello
             stuprator.  Questa  categoria  di vittime ‘proibite’  comprendeva  sia uomini  che
             donne nati liberi: i primi, infatti, sarebbero stati danneggiati dal punto di vista
             della reputazione (come potevano, in fondo, essere dei veri dominatori dopo aver
             subito sessualmente un altro uomo?), mentre le seconde non avrebbero più potu-
             to dimostrare la legittimità dei loro Qgli e questo le avrebbe rese delle reiette in
             una società che le aveva sempre relegate al ruolo speciQco di madri e mogli devote.

             4.1 la condizione della donna nella società romana
                  l’esistenza  della  donna  si  svolgeva  tutta  in  funzione  della famiglia  e  del
             matrimonio. Finché la donna restava nella casa del padre con lo status di filia
             familias era sicuramente assoggettata ad un’ampia potestà, che genericamente
             implicava facoltà e poteri in capo al pater e relativi doveri: di educarla, di alimen-
             tarla, di acconsentire alle sue nozze, di esigere da lei la debita reverentia, e dunque
             anche, se necessario, di correggerla; e in ciò, tra l’altro che si estrinseca il contenu-
             to di quella patria potestas, di esclusiva pertinenza del padre (o dell’avo, se ancora
             in vita), con i conseguenti ri essi patrimoniali.
                  come vedremo  più  speciQcatamente  nel  paragrafo  seguente,  nella  legge
             romana  erano  previsti  due  tipi  di matrimonio:  quelli  sine  manu  e quelli  cum
             manu. nel primo caso, l’uomo non assumeva il possesso assoluto dei beni o della
             persona della moglie, in quanto entrambi rimanevano in qualche modo legati alla
             sua precedente famiglia. nel secondo, al contrario, il “passaggio di proprietà” era
             completo: la promessa sposa, proprio come una moderna sabina, perdeva tutti i
             legami civili che la tenevano unita ai suoi antenati, alla sua gens e ai suoi culti
             domestici, e ne acquisiva di nuovi. ormai vincolata alla sua seconda domus, ella si
             sarebbe occupata di custodirla, di onorarla praticando l’honestas, il pudor e la sim-
             plicitas e di renderla illustre sia partorendo degli ottimi Qgli che educandoli “ai
             principi e ai modelli di comportamento di un mondo pensato dagli uomini”.
                  È dunque in un contesto del genere, nel quale i viri reggevano saldamente
             le redini del potere, ma sapevano anche di doversi a)dare alle donne per tenere
             alta la rispettabilità delle loro casate.

               paterno, alla scelta del coniuge si aggiunge il potere di interrompere il matrimonio del Qglio se gli
               è più conveniente per stringere alleanze politiche o per soddisfare propri progetti economici.

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