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Miti e stereotiPi Di Genere nel corso Dei secoli




               del pater faceva riscontro l’assenza dei diritti dei filii. assenza non solo nei suoi
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                    i Qgli maggiorenni, pur non essendo titolari di diritti nella sfera privata,
               acquistavano  capacità  in  quella  pubblica,  capacità  legata  allo  status  di  cives.
               l’appartenenza  alla  familias  era  segnalata  da un  determinato  nome familiare
               detto nomen , che ne indica la gens.
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                    il pater familias non solo poteva esercitare la propria potestas su moglie e
               Qgli , disponendo liberamente della loro vita e della loro morte, ma poteva anche
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               33  per il diritto romano più antico, Qnché il padre era in vita, i Qgli non potevano avere un patrimo-
                  nio personale e soltanto nel i secolo d.c. questa limitazione venne attenuata. Questo caratterizzò
                  paradossalmente la società romana in epoca repubblicana, perché un uomo che avesse compiuto
                  diciassette anni, poteva percorrere tutta la carriera politica arrivando a diventare perQno console,
                  ma all’interno delle mura domestiche, avrebbe dovuto continuare a ubbidire al padre non posse-
                  dendo nessuna proprietà.
               34  tutti i cittadini romani liberi per nascita o perché a/rancati dalla schiavitù avevano tre nomi:
                  praenomen, nomen e cognomen. il praenomen equivaleva al nostro nome di battesimo e veniva
                  imposto dai genitori al bambino il giorno della nascita (aulus, appius, gaius, decimus, Marcus,
                  publius, servius, titus). spesso, tutti i primogeniti di una famiglia portavano lo stesso praeno-
                  men. le femmine di solito non l’avevano e venivano chiamate con il nomen della gens (stirpe) cui
                  appartenevano, talvolta ingentilito da un vezzeggiativo: la Qglia di Marco tullio cicerone si chia-
                  mava tulliola. il nomen, infatti, era il nome gentilizio e indicava i componenti di una gens, cioè i
                  discendenti dagli stessi antenati. era espresso con un aggettivo terminante in -ius, che indicava
                  l’appartenenza a una stirpe: Marcus iulius signiQcava “Marco degli iulii” (discendenti da iulo, leg-
                  gendario Qglio di enea). serviva a individuare la posizione sociale, indicando l’antichità della fami-
                  glia, ma era portato anche dalle famiglie plebee. il terzo, il cognomen, era un soprannome aggiunto
                  al nomen gentilizio. inizialmente era individuale e poteva anche essere un nomignolo popolare:
                  lentulus viene da lenticchia, cicerone da cece, lepidus da scherzoso. poi divenne ereditario e
                  servì a distinguere i vari rami di una medesima gens: per esempio, i corneli cathegi dai corneli
                  scipiones. inQne c’erano i cognomina trionfali, conferiti ai vincitori: scipione, divenne Africanus
                  dopo la vittoria su cartagine. gli schiavi avevano soltanto il nomen: se venivano liberati, assume-
                  vano il cognomen e spesso anche il praenomen del loro ex padrone.
               35  dionigi di alicarnasso riporta un elenco di diritti e poteri disciplinari e corporali che i padri ave-
                  vano sui Qgli, facendo riferimento a una legge che si faceva risalire a romolo:
                    diritti sul corpo (il primo diritto è quello di esporre i propri Qgli. il neonato viene deposto a terra
                  appena partorito. se il pater familias lo sollevava tenendolo alto tra le braccia, lo riconosceva
                  come proprio e come componente della famiglia. in caso contrario lo condanna all’esposizione,
                  alla morte. se si trattava di una bambina, il rito era anche meno solenne: per accertarla bastava che
                  il padre desse l’ordine di allattarla. ovviamente il pater familias può decidere anche della sorte di
                  un bambino non ancora nato, impedendo proprio che venga alla luce. nel mondo romano infatti
                  l’aborto non è un crimine, salvo per le donne che vi ricorrono senza o contro il parere del padre
                  del nascituro, ma anzi rientra nei poteri maschili ordinare a una donna di abortire. Un altro diritto
                  è quello di vendere il Qglio come schiavo ad un altro pater familias (ius vendendi), anche se ai
                  romani faceva ribrezzo l’idea che il “sangue romano” potesse essere schiavo in patria, per questa
                  ragione si diceva che il Qglio va in mancipio, indicando dunque solo una generica sottoposizione
                  a tutti i poteri paterni. i padri dovevano punire i Qgli per i loro comportamenti ritenuti disdicevoli
                  e per i crimini pubblici - come l’alto tradimento - anche attraverso la pena di morte. la condanna
                  a morte per la donna avveniva per altra natura del crimine, generalmente collegata a comporta-
                  menti sessuali illeciti, che comportava un disonore per l’intera familia;
                    diritti sulla vita personale e a/ettiva: i Qgli non potevano contrarre matrimonio senza il consenso

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