Page 91 - Rassegna 2025-4
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                    Anche nell’ambito dei procedimenti amministrativi e delle ispezioni di con-
               formità, la tecnologia blockchain può costituire uno strumento di notevole utilità,
               in quanto consente di fornire evidenze documentali di tracciabilità immediatamen-
               te accessibili dalle Autorità competenti. Resta, tuttavia, fermo che l’onere di dimo-
               strare la correttezza tecnica e l’inalterabilità del sistema ricade su chi intenda avva-
               lersi dell’evidenza digitale in sede giudiziaria .
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                    La dottrina internazionale ha descritto la blockchain come una sorta di “trust
               machine” , capace di assicurare integrità e non alterabilità dei dati grazie alla mar-
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               catura crittograf ca dei blocchi. Nel comparto agroalimentare, tale caratteristica
               apre prospettive signif cative:ogni fase della f liera,dalla produzione alla distribuzio-
               ne,può essere registrata in modo immutabile, creando un audit trail digitale che
               garantisca più ampia trasparenza e af  dabilità ai controlli.
                    In questo scenario si inseriscono anche gli smart contract, programmi eseguiti
               su blockchain che vincolano automaticamente due o più parti al verif carsi di con-
               dizioni predef nite. La succitata Legge n. 12/2019 ha sancito, anche per loro, il rico-
               noscimento  formale,  stabilendo  che,  se  le  parti  sono  identif cate  digitalmente
               secondo gli standard AgID , tali contratti soddisfano il requisito della forma scrit-
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               ta. Quando inseriti in un contesto conforme alla legge - con parti consapevoli,
               oggetto lecito e causa valida - gli smart contract producono ef etti vincolanti al pari
               dei contratti tradizionali. Nel settore agroalimentare, ad esempio, la blockchain può
               essere utilmente adoperata per clausole contrattuali, di tracciamento o di certif ca-
               zione . Il corrispettivo può essere rilasciato in automatico al momento della conse-
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               gna della merce registrata sulla blockchain, oppure un certif cato digitale di qualità
               può essere generato all’occorrenza di requisiti specif ci da disciplinare o al supera-
               mento di controlli oggettivi, come quelli derivanti da sensori IoT per il rilevamento
               di temperatura o umidità .
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               11  Si veda Linklaters, Italy affirms legal effectiveness of DLTs and smart contracts, https://www.linkla-
                  ters.com/en-us/insights/blogs/f ntechlinks/2019/f ntech-italy-af  rms-legal-ef ectiveness-of-distri-
                  buted-ledger, ultima consultazione 10 novembre 2025.
               12  Si veda The Economist, The trust machine, https://www.economist.com/leaders/2015/10/31/the-
                  trust-machine, ultima consultazione 10 novembre 2025.
               13  Si  veda  AgID  -  Agenzia  per  l’Italia  Digitale, Identificazione  e  autenticazione  elettroniche
                  https://www.agid.gov.it  /it/piattaforme/eidas/identif cazione-autenticazione-elettroniche,  ultima
                  consultazione 10 novembre 2025.
               14  Si veda Filomena Prete, La tecnologia blockchain e i vantaggi per la tracciabilità nella filiera agroalimen-
                  tare e Luigi Russo, Blockchain e smart contracts nei contratti della filiera agroalimentare, in AA.VV.,
                  Trattato di Diritto Alimentare Italiano e dell’Unione Europea, Giuf rè Francis Lefebvre, 2024.
               15  Riccardo  Jovine  Innovazione  e  tradizione:  RegTech,  Blockchain  e  Indicazioni  Geografiche,  in
                  AA.VV., comparative Law Review, Vol.15, n.3, University of Perugia Department of Law, 2024.
                  «Si prenda ad esempio il prodotto Speck Alto Adige IGP (Südtiroler Markenspeck o Südtiroler

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