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BLOckchAIN
Anche nell’ambito dei procedimenti amministrativi e delle ispezioni di con-
formità, la tecnologia blockchain può costituire uno strumento di notevole utilità,
in quanto consente di fornire evidenze documentali di tracciabilità immediatamen-
te accessibili dalle Autorità competenti. Resta, tuttavia, fermo che l’onere di dimo-
strare la correttezza tecnica e l’inalterabilità del sistema ricade su chi intenda avva-
lersi dell’evidenza digitale in sede giudiziaria .
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La dottrina internazionale ha descritto la blockchain come una sorta di “trust
machine” , capace di assicurare integrità e non alterabilità dei dati grazie alla mar-
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catura crittograf ca dei blocchi. Nel comparto agroalimentare, tale caratteristica
apre prospettive signif cative:ogni fase della f liera,dalla produzione alla distribuzio-
ne,può essere registrata in modo immutabile, creando un audit trail digitale che
garantisca più ampia trasparenza e af dabilità ai controlli.
In questo scenario si inseriscono anche gli smart contract, programmi eseguiti
su blockchain che vincolano automaticamente due o più parti al verif carsi di con-
dizioni predef nite. La succitata Legge n. 12/2019 ha sancito, anche per loro, il rico-
noscimento formale, stabilendo che, se le parti sono identif cate digitalmente
secondo gli standard AgID , tali contratti soddisfano il requisito della forma scrit-
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ta. Quando inseriti in un contesto conforme alla legge - con parti consapevoli,
oggetto lecito e causa valida - gli smart contract producono ef etti vincolanti al pari
dei contratti tradizionali. Nel settore agroalimentare, ad esempio, la blockchain può
essere utilmente adoperata per clausole contrattuali, di tracciamento o di certif ca-
zione . Il corrispettivo può essere rilasciato in automatico al momento della conse-
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gna della merce registrata sulla blockchain, oppure un certif cato digitale di qualità
può essere generato all’occorrenza di requisiti specif ci da disciplinare o al supera-
mento di controlli oggettivi, come quelli derivanti da sensori IoT per il rilevamento
di temperatura o umidità .
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11 Si veda Linklaters, Italy affirms legal effectiveness of DLTs and smart contracts, https://www.linkla-
ters.com/en-us/insights/blogs/f ntechlinks/2019/f ntech-italy-af rms-legal-ef ectiveness-of-distri-
buted-ledger, ultima consultazione 10 novembre 2025.
12 Si veda The Economist, The trust machine, https://www.economist.com/leaders/2015/10/31/the-
trust-machine, ultima consultazione 10 novembre 2025.
13 Si veda AgID - Agenzia per l’Italia Digitale, Identificazione e autenticazione elettroniche
https://www.agid.gov.it /it/piattaforme/eidas/identif cazione-autenticazione-elettroniche, ultima
consultazione 10 novembre 2025.
14 Si veda Filomena Prete, La tecnologia blockchain e i vantaggi per la tracciabilità nella filiera agroalimen-
tare e Luigi Russo, Blockchain e smart contracts nei contratti della filiera agroalimentare, in AA.VV.,
Trattato di Diritto Alimentare Italiano e dell’Unione Europea, Giuf rè Francis Lefebvre, 2024.
15 Riccardo Jovine Innovazione e tradizione: RegTech, Blockchain e Indicazioni Geografiche, in
AA.VV., comparative Law Review, Vol.15, n.3, University of Perugia Department of Law, 2024.
«Si prenda ad esempio il prodotto Speck Alto Adige IGP (Südtiroler Markenspeck o Südtiroler
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