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SCIENzE INVESTIGATIVE




                  In particolare, la memorizzazione di un documento informatico su DLT è
             equiparata  alla  marcatura  temporale  elettronica  prevista  dall’articolo  41  del
             Regolamento  (UE)  n.  910/2014  (eIDAS):attribuendo  così  valore  legale  di  data
             certa ai documenti conservati sulla blockchain.
                  Questo signif ca che una registrazione su blockchain non può essere discono-
             sciuta solo perché digitale o priva di qualif cazione formale: al pari di una marcatura
             temporale, essa è idonea a costituire prova dell’esistenza di un documento a una
             determinata  data.  In  virtù  del  principio  del  libero  convincimento  del  giudice  e
             dell’ammissibilità delle prove atipiche, i dati certif cati mediante blockchain posso-
             no dunque essere valutati come riproduzioni informatiche dotate di piena ef  cacia
             probatoria.  Analoga  apertura  si  riscontra  in  ambito  penale,  dove  l’articolo  189
             c.p.p. consente l’utilizzo di mezzi di prova non tipizzati, e l’articolo 234 c.p.p. pre-
             vede l’acquisizione di documenti informatici, purché ne sia garantita l’autenticità e
             l’integrità .
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               gno e semplif cazione per le imprese e per la pubblica amministrazione: «1. Si def niscono “tecno-
               logie basate su registri distribuiti” le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro con-
               diviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su
               basi crittograf che, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione
               di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittograf a verif cabili da ciascun partecipante,
               non alterabili e non modif cabili. 2. Si def nisce smart contract un programma per elaboratore che
               opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o
               più parti sulla base di ef etti predef niti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della
               forma scritta previa identif cazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo aven-
               te i requisiti f ssati dall’Agenzia per l’Italia digitale con linee guida da adottare entro novanta giorni
               dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3. La memorizzazione
               di un documento informatico attraverso l’uso di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli
               ef etti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all’articolo 41 del regolamento (UE)
               n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014».
             10  In virtù del principio del libero convincimento del giudice, sancito dall’art. 115 c.p.c., il giudice deve
               porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specif camente conte-
               stati, valutandoli secondo il proprio prudente apprezzamento. A ciò si collega la disciplina delle
               prove atipiche, che - pur non espressamente previste dal codice - sono ammesse quando non vietate
               e idonee a fornire elementi utili all’accertamento dei fatti. In tal senso, l’art. 2729 c.c. consente di
               desumere la prova per presunzioni semplici da fatti noti e gravi, precisi e concordanti. Sulla base di
               tali principi, i dati certif cati mediante blockchain possono essere considerati riproduzioni informa-
               tiche ai sensi dell’art. 2712 c.c., dotate di piena ef  cacia probatoria salvo disconoscimento, quando
               garantiscono certezza sull’autore, integrità del contenuto e immodif cabilità del dato. Un’analoga
               apertura si riscontra in ambito penale, dove l’ordinamento mostra maggiore f essibilità nella tipolo-
               gia dei mezzi di prova. L’art. 189 c.p.p. ammette infatti l’utilizzo di prove non tipizzate, qualora esse
               siano idonee ad assicurare l’accertamento dei fatti e non pregiudichino la libertà morale della perso-
               na. Tale disposizione consente l’introduzione di nuove tecnologie di acquisizione o validazione della
               prova, tra cui la blockchain, previa verif ca della loro attendibilità tecnico-scientif ca. Inoltre, l’art.
               234 c.p.p. prevede che possano essere acquisiti come documenti “gli atti e i dati informatici comun-
               que idonei a rappresentare fatti, persone o cose”, purché ne sia garantita autenticità, integrità e rife-
               ribilità. Ciò apre alla possibilità che la catena di blocchi venga considerata una forma di garanzia di
               integrità e data certa, compatibile con le esigenze di certezza probatoria del processo penale.

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