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3. Blockchain e tracciabilità alimentare: caratteristiche e vantaggi
Una delle tecnologie più promettenti per raf orzare la lotta alle frodi alimentari
è la blockchain: un registro digitale pubblico e incorruttibile, in cui ogni passaggio
nella “vita” di un prodotto può essere registrato in una catena di blocchi di dati col-
legati tra loro. Una volta scritte, tali registrazioni non possono essere alterate né can-
cellate senza che la modif ca sia evidente, grazie a meccanismi crittograf ci di consen-
so distribuito. In altri termini, è come un libro mastro impossibile da falsif care: tutti
gli attori della f liera (produttori, trasformatori, distributori) possono scrivere la pro-
pria “pagina” relativa al prodotto, ma nessuno può manipolare le pagine già scritte.
Questa immutabilità e trasparenza creano un ambiente di f ducia decentralizzata: i
dati di tracciabilità non risiedono più su un singolo database aziendale potenzial-
mente alterabile, ma su una rete condivisa e verif cabile da chiunque ne abbia diritto
di accesso. Applicata al settore alimentare, la blockchain consente di certif care l’au-
tenticità e l’origine dei prodotti in modo più rigoroso. Ogni lotto di merce può
essere associato a un identif cativo univoco (QR code, tag NFc/RFID, ecc.) che
rimanda al registro digitale con tutte le informazioni principali: dalla materia
prima al luogo e data di produzione, dai processi di trasformazione ai controlli di
qualità ef ettuati.
Il consumatore, tramite smartphone o altro device, può facilmente consultare
queste informazioni scansionando il codice sul packaging ed ottenendo una sorta
di “carta d’identità” digitale del prodotto. Ciò eleva il livello di trasparenza: l’acqui-
rente può sapere esattamente da dove proviene ciò che mangia e come è stato rea-
lizzato, premiando così le f liere autentiche e penalizzando i prodotti falsi. Dal
punto di vista tecnico, l’uso della blockchain introduce una certif cazione distribui-
ta che può af ancare o potenziare i tradizionali sistemi di controllo e di certif cazio-
ne. Ad esempio, un registro blockchain può validare in automatico (mediante smart
contract) il rispetto di requisiti di produzione DOP/IGP, segnalando eventuali ano-
malie.
3.1 Aspetti giuridici e validità legale
Nell’ordinamento italiano, la tecnologia blockchain sta progressivamente
assumendo rilievo quale mezzo di prova nei procedimenti giudiziari e amministra-
tivi. Con la Legge 11 febbraio 2019, n. 12 (che ha convertito il cosiddetto “Decreto
Semplif cazioni”), il legislatore ha introdotto per la prima volta nel diritto interno
le def nizioni di tecnologie basate su registri distribuiti (DLT) e di smart contract,
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riconoscendo ef etti giuridici ai dati registrati su tali sistemi .
9 Si fa riferimento all’art. 8-ter del Legge 11 febbraio 2019, n. 12. Conversione in legge, con modif -
cazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di soste-
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