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SCIENzE INVESTIGATIVE
Pur essendo tecnologicamente neutra, tale normativa trova un naturale com-
pletamento nell’impiego di strumenti digitali: oggi sempre più produttori af anca-
no all’etichetta tradizionale un QR code che collega a database, da cui l’utente può
consultare origine, lotto di produzione, certif cazioni o parametri di sostenibilità. Si
tratta di pratiche coerenti con l’obiettivo normativo di trasparenza, e che trovano
riconoscimento anche in specif ci settori: ad esempio, il Regolamento (UE)
2021/2117 che consente l’uso di etichette elettroniche per i vini tramite QR code.
In Italia, il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) recepisce le direttive
europee in materia di lealtà delle pratiche commerciali e vieta l’uso ingannevole di
denominazioni geograf che o indicazioni d’origine, sanzionato anche penalmente
dall’articolo 517-quater c.p.A tal proposito, sempre più f liere Made in Italy stan-
no adottando sistemi di “etichette intelligenti” consultabili via app, coerentemente
con la normativa europea che consente l’inserimento di informazioni facoltative
purché veritiere e verif cabili.
La riforma più recente in materia è rappresentata dal Regolamento (UE)
2024/1143, che unif ca in un testo unico la disciplina delle DOP e IGP per vini,
bevande spiritose e prodotti agricoli e alimentari . La norma conferma che la pro-
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tezione delle indicazioni geograf che si fonda sul rispetto dei disciplinari di produ-
zione e su sistemi di controllo certif cati, condotti da autorità pubbliche o organi-
smi di controllo autorizzati. Ogni operatore della f liera deve essere registrato e sot-
toposto a verif che periodiche, comprese ispezioni a campione e controlli sulle ven-
dite online .Anche la normativa nazionale, come la L. 4/2011, prevede sanzioni
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amministrative e penali per l’uso abusivo delle denominazioni protette.
scelte alimentari si fondano su fattori non solo sanitari, ma anche economici, ambientali ed etici. Si
delinea così un approccio integrato, in cui sicurezza, trasparenza e responsabilità informativa costi-
tuiscono pilastri del diritto alimentare europeo contemporaneo.
7 Il Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 aprile 2024, che isti-
tuisce un quadro giuridico unitario per le indicazioni geograf che (DOP, IGP, STG) e per le deno-
minazioni di vini e bevande spiritose, integrando e sostituendo i precedenti regolamenti settoriali
(UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 2019/787. La norma raf orza la protezione delle
indicazioni geograf che quale strumento di valorizzazione economica e culturale dei territori, con-
fermando che essa si fonda sul rispetto dei disciplinari di produzione e su sistemi di controllo certi-
f cati, svolti da autorità pubbliche competenti o organismi di controllo accreditati ai sensi della
norma ISO/IEC 17065.
8 Ogni operatore della f liera che utilizza un nome protetto deve essere registrato nel sistema di con-
trollo e sottoposto a verif che periodiche e ispezioni a campione, incluse quelle relative alle vendite
online, in linea con gli artt. 26 e 27 del Reg. (UE) 2024/1143. Il regolamento introduce inoltre obbli-
ghi di tracciabilità digitale, in coerenza con il Green Deal e la strategia Farm to Fork, prevedendo che
i dati relativi alla provenienza e alla conformità siano accessibili anche attraverso sistemi elettronici
interoperabili.
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