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LA Legge-QuADRo suLLe MIssIonI InTeRnAzIonALI




               (spesso caratterizzati da discipline tecniche o regolamentari) con la garanzia della
               riserva di legge e la tutela dei diritti fondamentali, tenendo sempre ben presente che
               una dilatazione di una causa di giustif cazione si traduce in una concreta minaccia
               alla certezza del diritto nonché in una potenziale lesione di interessi socialmente rile-
               vanti, privando così di tutela penale un bene o la collettività. Ogni apparente favore
               per la libertà personale dell’agente può costituire uno sfavore concreto per i diritti
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               di un altro cittadino o della collettività .
                    Delineati f n qui gli aspetti più signif cativi dei margini di legittimità e corret-
               tezza entro cui è fondamentale debba collocarsi la causa di giustif cazione de qua, si
               può proseguire nella disamina della stessa.
                    Si può ritenere che il dettato della causa di giustif cazione in esame sia stato
               concepito per fornire esso stesso un perimetro legittimo allo spazio in cui può ope-
               rare il rinvio scriminante alle ROE, direttive e ordini. Invero, come testé illustrato,
               sussistono due condizioni essenziali af  nché sia applicabile la scriminante, di cui la
               seconda è l’aver usato la forza per necessità delle operazioni militari. Orbene, dette
               necessità assurgeranno a parametro fondamentale per la valutazione della legittimi-
               tà dell’uso della forza, nei recinti def niti da norme internazionali e nazionali. Di tal-
               ché, questa seconda condizione per l’applicabilità della scriminante sarà valutata in
               ordine a fonti di rango primario, subordinando de facto così a tali fonti la validità
               della  prima  essenziale  condizione,  ossia  l’aver  operato  in  conformità  alle  ROE,
               direttive e ordini legittimamente impartiti .
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               56  F. Consulich, Lo statuto penale delle scriminanti principio di legalità e cause di giustificazione: neces-
                  sità e limiti, Torino, 2018, pp.450 ss.
               57  Di interesse, un brevissimo cenno af erente alla disciplina dell’errore nell’applicazione delle ROE. Sul
                  piano penalistico, l’errore consiste in una falsa rappresentazione della realtà, sia essa naturalistica o nor-
                  mativa, alla quale è equiparata l’ignoranza, ma non il dubbio. Quest’ultimo, infatti, non costituisce una
                  scusante, poiché lo stato di incertezza circa la presenza o meno di determinati requisiti di fattispecie o
                  circa la liceità dell’atto deve indurre all’astensione dalla condotta. Ad esempio, nel caso di un militare
                  impiegato in un posto di controllo notturno  che osservi avvicinarsi un veicolo a fari spenti: se egli apre
                  il fuoco e causa la morte degli occupanti innocenti, risponderà, almeno, a titolo di dolo eventuale, aven-
                  do accettato il rischio. Il più comune è l’errore di fatto dovuto ad errore sulle ROE (anche def nibile
                  come all’adempimento putativo del disposto delle regole di ingaggio) cui, ai sensi degli artt. 47, c. 3 e
                  59, c. 4 c.p., deve riconoscersi ef  cacia scusante. Trattasi del caso di impiego della forza in una situazio-
                  ne in cui il soggetto agente, erroneamente, ne ritiene sussistenti i requisiti legittimanti (cfr. La rilevanza
                  dell’errore nello statuto della Corte Penale Internazionale in A. Cassese, International criminal law,
                  Oxford, 2013, p.222). Ovviamente detta ef  cacia scusante opera nel momento in cui il soggetto agente
                  erri senza colpa sul presupposto di fatto che legittima l’impiego della forza. Non scusa, invece, l’errore
                  sul precetto dovuto ad errore sulle ROE, ai sensi dell’art. 5 c.p. (Cfr. C. Cost. 364/1988, a meno che
                  non si tratti di errore assolutamente inevitabile). Trattasi del caso in cui il militare impieghi la forza in
                  una situazione che egli crede, sbagliando, gli imponga di farlo. Netta è quindi la dif erenza con l’errore
                  di fatto. Nel caso di errore di fatto il militare mal interpreta la realtà fattuale ed a questa falsa interpre-
                  tazione applica la corretta interpretazione delle ROE. Nel caso di errore (di diritto) sulle ROE il militare
                  interpreta correttamente la realtà fattuale, ma vi applica una (sua) errata interpretazione delle ROE. S.
                  Setti, Le regole di ingaggio, in Rassegna della giustizia militare, 2019, IV, p.78.

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