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DIFESA E NUOVE SFIDE




             autonomo possa residuare per l’esimente in analisi. Invero, quest’ultima appare non
             indispensabile, a meno che non si voglia inferire che la norma introduca nuovi sce-
             nari operativi, ispirati al principio di “specialità” storicamente proprio del diritto
             penale  militare,  intesa  quale  sistema  distinto  e  separato  dall’ordinamento  statale
             generale, anziché come mera specif cità nel rispetto dei principi penalistici comuni .
                                                                                       74
                  Per quanto concerne alcune lacune normative che il legislatore avrebbe potu-
             to colmare con la promulgazione della legge 145/2016, si può pensare che la legge
             de qua potesse essere la sede idonea per procedere altresì all’abrogazione del Libro
             Quarto del c.p.m.g., con cui si disciplina la procedura penale militare di guerra, o
             comunque prevederne la non applicabilità allorquando il Governo opti per l’atti-
             vazione del c.p.m.g. in relazione a una specif ca missione . La disciplina di cui trat-
                                                                75
             tasi, ancorché non sia mai stata colpita da declaratoria di incostituzionalità, risulta
             oggettivamente, in molte delle sue disposizioni, non conforme ai principi costitu-
             zionali vigenti, anche in caso di stato di guerra formalmente dichiarato .
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             74  Cfr. P. M. Ortolani, F. Zamponi, La rilevanza penale delle regole d’ingaggio, in Informazioni della
               Difesa, n. 4, 2010, p. 31.
             75  Ad ogni modo si può ragionevolmente supporre che tale inapplicabilità potrà essere statuita nel
               medesimo specif co provvedimento normativo con cui il Governo dovesse promuovere l’attivazione
               del c.p.m.g. per una specif ca missione, come peraltro è accaduto con il d.l. 1° dicembre 2001, n. 421,
               convertito in legge 31 gennaio 2002, n. 6, con cui si è def nita l’applicazione del c.p.m.g. per la mis-
               sione in Afghanistan enduring freedom. Per quanto attiene a quest’ultima missione occorre citare
               che parte della dottrina ha ritenuto l’applicazione del c.p.m.g. come una opzione non derivata da
               dubbi sull’applicabilità nelle missioni internazionali dei codici penali militari, ma dovuta a una situa-
               zione di svolgimento della missione in parola sostanzialmente af  ni a quelli propri dell’attività bellica
               e i suoi caratteri essenziali quelli tipici di un conf itto armato. Cfr. C. De Fiores, L’intervento militare
               in Afganistan. Profili di diritto costituzionale interno e internazionale, in Politica del diritto, fasci-
               colo 1, marzo 2022, pp. 85 ss.
             76  Le motivazioni per cui il Libro IV risulta oggettivamente incostituzionale sono da ricondurre alla
               violazione dei seguenti principi costituzionali:
               ➣ diritto di difesa (Art. 24 Cost.): Le procedure di guerra sono spesso caratterizzate da una notevole
               semplif cazione delle forme e da una compressione dei termini, che potrebbero limitare in modo
               signif cativo le facoltà difensive. Ad esempio: restrizioni alla scelta del difensore o ai tempi per pre-
               parare la difesa, limitazioni nell’ammissione e nell’acquisizione delle prove, procedure sommarie o
               accelerate che non consentono un pieno contraddittorio;
               ➣ principio del giusto processo (Art. 111 Cost.): Questo principio, che include la parità tra accusa e dife-
               sa, la ragionevole durata del processo e l’imparzialità del giudice, potrebbe essere compromesso da:
               ➣ procedure inquisitorie o sbilanciate a favore dell’accusa, tipiche di alcuni contesti emergenziali bellici;
               ➣ sommarietà della cognizione e discrezionalità accentuata del giudice, che potrebbero ledere il dirit-
               to a un giudizio ponderato e basato su prove completamente formate;
               ➣ principio del giudice naturale precostituito per legge (Art. 25, c. 1, Cost.): La composizione e la giu-
               risdizione degli organi giudiziari militari di guerra, nonché le norme sulla loro competenza, potreb-
               bero derogare ai criteri ordinari in modi che, al di fuori di uno stato di guerra dichiarato, sollevereb-
               bero dubbi sulla loro conformità a tale principio;
               ➣ principio di legalità e tassatività in materia penale (Art. 25, c. 2, Cost.): Benché questo articolo
               riguardi principalmente la def nizione dei reati e delle pene, l’applicazione di norme procedurali
               eccezionali, pensate per il tempo di guerra, a situazioni diverse potrebbe indirettamente incidere

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