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LA Legge-QuADRo suLLe MIssIonI InTeRnAzIonALI




               che, in linea teorica, garantisce che esse siano aderenti al diritto internazionale e
               nazionale, seguendo poi una procedura di elaborazione e approvazione - in seno
               all’Amministrazione della Difesa - qualitativamente valida. Alla luce di ciò, è da rite-
               nersi ragionevolmente remota l’ipotesi di una redazione ultra vires delle ROE da
               parte degli organi amministrativo-militari. Ancor più se ci si riferisce a missioni inter-
               nazionali realizzate in concorso a organizzazioni internazionali come la NATO o
               l’ONU, per cui sono fornite dalle organizzazioni stesse delle ROE, elaborate in linea
               con il DIU e previamente visionate da una moltitudine di Stati parte, che potranno
               eventualmente trovare soltanto delle restrizioni dovute a possibili caveat nazionali.
                    Ancora,  l’esclusione  dell’approvazione  parlamentare  delle  ROE  nonché  il
               rimando della loro elaborazione e approvazione all’autorità militare si rende opportu-
               no - se non necessario - per poter avere una descrizione particolarmente dettagliata e
               tecnica che diversamente il legislatore ordinario potrebbe avere elevate dif  coltà a def -
               nire in maniera esaustiva a priori, atteso che si dovrebbe conoscere approfonditamen-
               te aspetti tecnico-tattici della specif ca missione i quali dovrebbero peraltro periodica-
               mente essere aggiornati. Pertanto, si comprende che la materia da disciplinare risulta
               essere molto tecnica, mutevole e da adattarsi a specif che circostanze concrete, per cui
               il rinvio alle ROE, intra vires elaborate dallo Stato Maggiore della Difesa e approvate
               dal Ministro della Difesa, non parrebbe essere privo di senso, al contrario si direbbe
               essere una scelta sensata. Ad ogni buon conto, si tenga altresì in debita considerazione
               che,  nell’ambito  del  processo  autorizzativo  delle  missioni  internazionali  ex  lege
               145/2016, l’eventuale convocazione del Consiglio supremo di difesa , anche grazie
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               ad una diretta interlocuzione con i vertici delle FF.AA. , consente al Presidente della
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               Repubblica - che presiede  detto Consiglio - una maggiore e migliore cognizione di
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               causa in merito alla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali, f nanche su
               prof li sottratti al perimetro autorizzativo delle Camere quali quello delle ROE .
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               65  Il Consiglio supremo di difesa è un organo nominato all’art. 87, c. 9, Cost. con la precipua f nalità
                  di consentire al Presidente della Repubblica, che lo presiede, l’esercizio della sua specif ca funzione
                  di garanzia dei valori costituzionali in materia di difesa. Si può ritenere che, nella sostanza, esso rivesta
                  un ruolo indirizzo strategico-militare e non meramente consultivo. Cfr. M. Cavino, Il governo della
                  guerra, in Quaderni costituzionali, Fascicolo 4, dicembre 2022, Bologna, p. 774. Cfr. anche T.
                  Martines, Diritto costituzionale, XV ed., Milano, 2020, pp. 470-471.
               66  Del Consiglio supremo di difesa fa parte, tra gli altri, il Capo di stato maggiore della difesa (art. 3, c.
                  1, lett. g), d.lgs. 66/2010) e che possono parimenti essere convocati alle relative riunioni, tra gli altri,
                  i Capi di stato maggiore dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica militare (art. 4, c. 2,
                  d.lgs. 66/2010).
               67  Cfr. A. Manzella, Il Capo dello stato in “Consiglio supremo di difesa”, in Quaderni costituzionali,
                  1987, pp. 231 ss.
               68  Cfr. R. Ursi, L’amministrazione militare, Torino, 2019, 155; cfr. S. Setti, Le regole di ingaggio, in
                  Rassegna della giustizia militare, 2019, IV, pp. 74 ss.

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