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LA Legge-QuADRo suLLe MIssIonI InTeRnAzIonALI
che, in linea teorica, garantisce che esse siano aderenti al diritto internazionale e
nazionale, seguendo poi una procedura di elaborazione e approvazione - in seno
all’Amministrazione della Difesa - qualitativamente valida. Alla luce di ciò, è da rite-
nersi ragionevolmente remota l’ipotesi di una redazione ultra vires delle ROE da
parte degli organi amministrativo-militari. Ancor più se ci si riferisce a missioni inter-
nazionali realizzate in concorso a organizzazioni internazionali come la NATO o
l’ONU, per cui sono fornite dalle organizzazioni stesse delle ROE, elaborate in linea
con il DIU e previamente visionate da una moltitudine di Stati parte, che potranno
eventualmente trovare soltanto delle restrizioni dovute a possibili caveat nazionali.
Ancora, l’esclusione dell’approvazione parlamentare delle ROE nonché il
rimando della loro elaborazione e approvazione all’autorità militare si rende opportu-
no - se non necessario - per poter avere una descrizione particolarmente dettagliata e
tecnica che diversamente il legislatore ordinario potrebbe avere elevate dif coltà a def -
nire in maniera esaustiva a priori, atteso che si dovrebbe conoscere approfonditamen-
te aspetti tecnico-tattici della specif ca missione i quali dovrebbero peraltro periodica-
mente essere aggiornati. Pertanto, si comprende che la materia da disciplinare risulta
essere molto tecnica, mutevole e da adattarsi a specif che circostanze concrete, per cui
il rinvio alle ROE, intra vires elaborate dallo Stato Maggiore della Difesa e approvate
dal Ministro della Difesa, non parrebbe essere privo di senso, al contrario si direbbe
essere una scelta sensata. Ad ogni buon conto, si tenga altresì in debita considerazione
che, nell’ambito del processo autorizzativo delle missioni internazionali ex lege
145/2016, l’eventuale convocazione del Consiglio supremo di difesa , anche grazie
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ad una diretta interlocuzione con i vertici delle FF.AA. , consente al Presidente della
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Repubblica - che presiede detto Consiglio - una maggiore e migliore cognizione di
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causa in merito alla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali, f nanche su
prof li sottratti al perimetro autorizzativo delle Camere quali quello delle ROE .
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65 Il Consiglio supremo di difesa è un organo nominato all’art. 87, c. 9, Cost. con la precipua f nalità
di consentire al Presidente della Repubblica, che lo presiede, l’esercizio della sua specif ca funzione
di garanzia dei valori costituzionali in materia di difesa. Si può ritenere che, nella sostanza, esso rivesta
un ruolo indirizzo strategico-militare e non meramente consultivo. Cfr. M. Cavino, Il governo della
guerra, in Quaderni costituzionali, Fascicolo 4, dicembre 2022, Bologna, p. 774. Cfr. anche T.
Martines, Diritto costituzionale, XV ed., Milano, 2020, pp. 470-471.
66 Del Consiglio supremo di difesa fa parte, tra gli altri, il Capo di stato maggiore della difesa (art. 3, c.
1, lett. g), d.lgs. 66/2010) e che possono parimenti essere convocati alle relative riunioni, tra gli altri,
i Capi di stato maggiore dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica militare (art. 4, c. 2,
d.lgs. 66/2010).
67 Cfr. A. Manzella, Il Capo dello stato in “Consiglio supremo di difesa”, in Quaderni costituzionali,
1987, pp. 231 ss.
68 Cfr. R. Ursi, L’amministrazione militare, Torino, 2019, 155; cfr. S. Setti, Le regole di ingaggio, in
Rassegna della giustizia militare, 2019, IV, pp. 74 ss.
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