Page 188 - Rassegna 2025-4
P. 188

DIFESA E NUOVE SFIDE




                  Af  dare la def nizione di una scriminante a fonti di rango non primario inge-
             nera un potenziale rischio di arbitrio e di incertezza nell’applicazione del diritto
             penale, minando le garanzie fondamentali costituzionalmente f ssate .
                                                                            48
                  Nel caso qui in dissertazione, l’esimente f nisce per poggiare addirittura su meri
             atti/provvedimenti amministrativi, quali le direttive militari e le regole di ingaggio .
                                                                                       49
             In tal modo, le ROE e le direttive dell’Autorità militare non vanno ad integrare una
             esimente predeterminata per legge, ma parrebbero risultare piuttosto esse stesse quali
             esimenti. sic et simpliciter, atti amministrativi f niscono per determinare, surrettizia-
             mente, l’oggetto della norma penale. Si osserva che, in tal modo, viene sostanzialmen-
             te precluso ogni sindacato giurisdizionale di legittimità sulle direttive e sulle normati-
             ve in questione. Le condotte del personale militare, infatti, verrebbero valutate non
             già in riferimento alla legge, bensì sulla scorta di meri atti amministrativi, a cui viene


             48  Cfr. M. Tondini, La nuova disciplina delle missioni militari italiane all’estero: una questione di coe-
               renza, in Forum costituzionale, febbraio 2010, pp.401 ss.
             49  Le regole di ingaggio sono direttive cruciali per l’uso della forza nelle operazioni militari, bilanciando
               diritto internazionale e interno. Def nite a seconda del contesto da organismi internazionali come
               ONU e NATO, e in Italia dall’Amministrazione della Difesa, specif cano circostanze e limiti all’in-
               gaggio. La loro elaborazione, prettamente amministrativa e non soggetta a controllo parlamentare
               diretto, avviene nel rispetto del diritto internazionale umanitario. Sebbene atti amministrativi impu-
               gnabili, tale controllo è spesso impraticabile. Il processo di adozione è tipicamente top-down e bot-
               tom-up, con possibilità di caveat nazionali (restrizioni alle ROE optate dalla Nazione) nelle missioni
               multinazionali. La natura tecnica e mutevole delle ROE può giustif care la loro gestione quasi esclu-
               siva da parte delle autorità militari. Nel diritto interno italiano non è rinvenibile un’interpretazione
               autentica delle ROE, dunque, anche nei testi di supporto al decisore politico è uso prendere a riferi-
               mento la def nizione dottrinale di “direttive che un governo stabilisce per individuare le circostanze
               e i limiti entro cui le sue FF.AA., di mare, terra ed aria inizieranno o continueranno un combatti-
               mento con le forze nemiche” (Cfr. A. J. Roach, Rules of engagement, in Readings on International
               Law, in the naval War College Review, vol. XXXVI, Arlington, VA, p.479). Lo Stato Maggiore
               della Difesa ha comunque elaborato una def nizione, collocata in fonte di rango amministrativo,
               mutuandola da quella adottata dalla NATO appena recitata, per cui le ROE “…sono la formalizza-
               zione di facoltà - espresse mediante l’emanazione di ordini, direttive, ecc. - concesse alle forze militari
               (comprese i singoli) per l’utilizzo della forza ai f ni dell’assolvimento della missione; esse def niscono
               circostanze, condizioni, grado e modo in cui la forza può essere esercitata”. (Cfr. SMD-UGAG -
               002/2013, Catalogo nazionale delle regole di ingaggio, edizione 2013). Senza esperire in questa sede
               una disamina sulle ROE, basti sapere che queste, seppur non trovino la propria approvazione in
               seno al dibattito parlamentare poiché la legge 145/2016 prevede che le Camere si esprimano solo
               sulle basi legali della missione, siano soggetto a uno stringente controllo, sia di carattere contenuti-
               stico sia di carattere procedurale, che costituisce un hortus conclusus a presidio della legalità entro cui
               esse debbano e possano operare lecitamente. Invero, esse sono elaborate in ossequio a un quadro
               normativo (d.lgs. 66/2010) e regolamentare (d.P.R. 90/2010) che, in linea teorica, garantisce che
               esse siano aderenti al diritto internazionale e nazionale, seguendo poi una procedura di elaborazione
               e approvazione qualitativamente valida. Alla luce di ciò, è da ritenersi ragionevolmente remota l’ipo-
               tesi di una redazione ultra vires delle ROE da parte degli organi amministrativo-militari. Ancor più
               se ci si riferisce a missioni internazionali realizzate in concorso a organizzazioni internazionali come
               la NATO o l’ONU, per cui sono fornite dalle organizzazioni stesse delle ROE, elaborate in linea con
               il DIU e previamente visionate da una moltitudine di Stati parte, che potranno eventualmente tro-
               vare soltanto delle restrizioni dovute a possibili caveat nazionali.

             186
   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193