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LA Legge-QuADRo suLLe MIssIonI InTeRnAzIonALI
Il legislatore ha infatti concepito (rectius recepito) ad hoc all’articolo 19,
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comma 3, legge 145/2016, una causa di giustif cazione (rectius causa di giustif ca-
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zione propria) per il personale impegnato nelle missioni militari, statuendo che:
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non è punibile il personale [..] che, nel corso delle missioni internazionali, in conformi-
tà alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti,
fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione
fisica, ovvero di apparecchiature, dispositivi, programmi, apparati, strumenti infor-
matici o altri mezzi idonei a commettere taluno dei delitti di cui alle sezioni IV e V
del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, per le necessità delle ope-
razioni militari. Quando, nel commettere uno dei fatti previsti dal primo periodo, si
eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di
ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero imposti dalla necessità delle
operazioni militari, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi se il fatto è
previsto dalla legge come delitto colposo.
27 La scriminante in argomento era già stata a suo tempo prevista dall’art. 4, c. 1-sexies, d.l. 4 novembre
2009, n. 152, convertito in legge 29 dicembre 2009, n. 197, e poi in atti normativi successivi.
28 Tra le diverse teorie, presenti in dottrina, af erenti alla struttura del reato, si ritiene maggioritaria e più
chiara per far comprendere il meccanismo delle cause di giustif cazione, quella della struttura tripartita
del reato. Essa prevede che questo, per essere perfettamente integrato, debba soddisfare tre requisiti:
fatto tipico o tipicità, illiceità o antigiuridicità e colpevolezza. I primi due requisiti, leggendo secondo la
teoria bipartita del reato, costituiscono l’elemento oggettivo mentre l’ultimo quello soggettivo.
Le cause di giustif cazione o scriminanti operano sull’elemento dell’antigiuridicità, di conseguenza,
ancorché si potrà sussumere la condotta concreta nella fattispecie penale (rectius fatto tipico), qua-
lora tale condotta sia stata realizzata dall’autore materiale in ordine a motivi riconducibili a quelli
tipizzati dalle cause di non punibilità previste dalla legge, ecco che non potrà realizzarsi l’elemento
dell’antigiuridicità, signif cando che non potrà essere integrato il reato potenzialmente ascrivibile.
Giova altresì rammentare la rilevante dif erenza esistente tra la categoria dogmatica delle cause di giusti-
f cazione o esimenti o scriminanti, di cui si è appena trattato e quella delle cause di esclusione della col-
pevolezza o scusanti. Queste ultime lasciano integra l’antigiuridicità o illiceità oggettiva del fatto, e fanno
venire meno soltanto la possibilità di muovere un rimprovero all’autore; le circostanze in questione ope-
rano solo se conosciute dall’agente; operano solo a vantaggio dei soggetti cui si riferiscono e non sono
estensibili a eventuali concorrenti. Vi rientrano tutte le situazioni in cui il soggetto agisce sotto la pressio-
ne di circostanze che rendono dif cilmente esigibile un comportamento diverso conforme al diritto.
Cfr. G. De Francesco, Diritto penale: Principi, reato, forme di manifestazione, II ed., Torino, 2022,
pp.200 ss., 283 ss., 542 ss.
29 La classif cazione dottrinale delle cause di giustif cazione le divide in:
➣ Comuni: sono le scriminanti previste nella parte generale del codice per tutti i reati con esse com-
patibili; si tratta del consenso dell’avente diritto (art. 50 c.p.), esercizio di un diritto o adempimento
di un dovere (art. 51 c.p.), difesa legittima (art. 52 c.p.), uso legittimo delle armi (art. 53 c.p.), stato
di necessità (art. 54 c.p.);
➣ speciali: quelle previste nella parte speciale del codice o in leggi speciali, per determinati reati
(esempio art. 384 c.p. che ha ad oggetto i delitti contro l’Amministrazione della giustizia; art. 728, c.
2, in materia di trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà, ef ettuato dall’esercente
una professione sanitaria a scopo scientif co o di cura);
➣ Proprie: quelle previste per determinati soggetti, come per l’adempimento di un dovere o uso legittimo delle armi.
Cfr. G. De Francesco, Diritto penale: Principi, reato, forme di manifestazione, II ed., Torino, 2022,pp. 287 ss.
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