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LA Legge-QuADRo suLLe MIssIonI InTeRnAzIonALI
Con il novellato articolo 9, c.p.m.g. , del 2002, si è provveduto a modif car-
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ne il dettato rendendolo così applicabile alle sole “operazioni militari armate” di
corpi di spedizioni all’estero. Pertanto, il c.p.m.g. trovava così applicazione sol-
tanto per quelle operazioni che potessero comportare l’uso della forza armata
come ad esempio nel caso di una reazione del contingente per legittima difesa a
un attacco armato . Ancora, soggiaceva alla portata applicativa del c.p.m.g. il
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personale militare con incarichi di comando e controllo e di supporto all’opera-
zione militare armata ancorché si trovasse in stato diverso o anche in territorio
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nazionale, limitatamente ai fatti commessi a causa o in occasione del servizio .
La suesposta situazione, di indubbia criticità dovuta ai signif cativi ef etti di
rilievo penale applicabile al personale impiegato in tali operazioni, è stata opportu-
namente superata dalla legge 145/2016 con cui, all’articolo 19, si provvede a rove-
sciare l’assunto del prefato articolo 9 , disponendo che per le missioni internazio-
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nali trova applicazione il solo c.p.m.p., conservando la facoltà al Governo di delibe-
rare l’applicazione del c.p.m.g. per una specif ca missione .
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Si noti, al riguardo, che:
normativo del c.p.m.g., a cominciare dalla missione in Libano del 1982. La motivazione iniziale era
da rinvenirsi nella vigenza, f no alla metà degli anni Novanta, della pena di morte tra le pene appli-
cabili nel c.p.m.g. La pena di morte fu abolita, anche in ambito militare, con la legge n. 589 del 13
ottobre 1994. La prassi dell’adozione di leggi ad hoc per ogni singola missione riguardo l’applicazione
di uno dei due codici penali militari proseguì anche dopo la missione in Libano e quasi sempre a
favore dell’applicazione del c.p.m.p. (in assenza di simili provvedimenti speciali, l’art. 9 c.p.m.g.
impone l’applicazione della legge penale militare di guerra).
15 D.l. 1° dicembre 2001, n. 421, convertito in legge 31 gennaio 2002, n. 6.
16 In punto di applicazione del c.p.m.g. per le missioni internazionali, con visione panoramica, si può
notare che nella prassi, comunque, il c.p.m.g. è stato ritenuto applicabile in relazione alle missioni
enduring Freedom, Active endeavour e Isaf in Afghanistan (2001) e a quella Antica Babilonia in
Iraq (2003). Curiosamente, l’applicabilità del c.p.m.g. è stata decisa con un provvedimento legislati-
vo speciale, quando in realtà sarebbe bastato af darsi all’art. 9 c.p.m.g. Nel 2006, tuttavia, la prassi
subì un nuovo cambio di rotta con l’approvazione della legge n. 247 del 4 agosto 2006. In quel prov-
vedimento veniva stabilita l’applicabilità del c.p.m.p. ai soldati impegnati nelle allora vigenti missioni
internazionali. Le stesse decisioni furono prese per le missioni successive e per il rif nanziamento e la
proroga di missioni precedenti. Ad esempio, la legge n. 12 del 24 febbraio 2009, avente a oggetto la
proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali, all’art. 9 prevede esplicitamente
l’applicabilità del c.p.m.p. Cfr. anche Osservatorio di politica internazionale, Rapporto collettivo:
Le missioni internazionali, 2010, p.39.
17 La ratio di tale ultima disposizione è quella di poter applicare il c.p.m.g. anche a quel personale che, grazie
alle evolute tecnologie, possano concretamente agire nell’area dell’operazione militare armata parimenti
ai militi ivi schierati. Cfr. N. Ronzitti, Diritto internazionale dei conflitti armati, VII ed., 2021, p.118.
18 Si tratta di due disposti normativi in aperta contraddizione l’uno con l’altro, fermo restando che è la
norma più recente (art. 19, legge 145/2016) che deve avere in concreto prevalenza rispetto a quella
generale anteriore.
19 Cfr. P. Rivello, Manuale del diritto e della procedura penale militare - ordinamento giudiziario
militare, Torino, 2021, p.470.
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