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La Legge-Quadro sulle Missioni Internazionali
(l. 145/2016)
Aspetti penali e causa di giustificazione ex articolo 19*
Riccardo Giani**
La legge 21 luglio 2016, n. 145, o legge-quadro sulle missioni internazionali, rappresenta
un’evoluzione nella gestione delle missioni italiane, ponendo il Parlamento al centro dei processi
autorizzativi. Questa norma si applica alle missioni internazionali che coinvolgono Forze Armate,
Forze di Polizia e corpi civili di pace, nonché all’invio di personale per obblighi internazionali o inter-
venti umanitari, esclusa la dichiarazione di stato di guerra. Un focus centrale del documento è l’im-
patto penale della legge. L’articolo 19 supera la precedente incertezza applicativa del diritto penale
militare nelle missioni all’estero, stabilendo l’applicazione del solo c.p.m.p., pur mantenendo la
facoltà per il Governo di attivare il c.p.m.g. per specifiche missioni tramite apposito disegno di legge.
La giurisdizione per i fatti accaduti in missione è esclusiva del tribunale militare di Roma per i mili-
tari e del tribunale ordinario per i civili. L’aspetto più interessante è la causa di giustificazione intro-
dotta dall’articolo 19, comma 3. Essa esclude la punibilità per l’uso della forza o di mezzi di coazione
fisica e informatici, se esercitato “in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini
legittimamente impartiti” e per “necessità delle operazioni militari”. Sebbene intenda tutelare il per-
sonale in contesti rischiosi, tale scriminante non si applica ai crimini internazionali. Criticità sorgono
dal suo rinvio a fonti amministrative e dall’indeterminatezza del concetto di “necessità militare”.
Viene sollevato il dubbio sulla reale utilità di questa scriminante, considerando la copertura già offer-
ta dalle cause di giustificazione esistenti nell’ordinamento penale militare e comune.
Italian Law no. 145 of July 21, 2016, also known as the «framework law on international mis-
sions,» marks a significant evolution in the management of Italian missions. It places Parliament at
the core of the authorization process for these operations. This legislation applies to international mis-
sions involving the Armed Forces, Police Forces, and civilian peace corps, as well as the deployment of
personnel for international obligations or humanitarian interventions, excluding declarations of a
state of war. A central focus of the law is its penal impact. Article 19 resolves previous uncertainties
regarding the application of military criminal law in overseas missions.
It stipulates that only the military penal code in time of peace (c.p.m.p.) shall apply. However, it
retains the government’s prerogative to activate the military penal code in time of war (c.p.m.g.) for spe-
* Articolo sottoposto a referaggio anonimo.
** Maggiore dell’Esercito Italiano. Uf ciale Addetto all’Uf cio Personale del Comando delle Forze
Operative Terrestri (COMFOTER). È Consigliere Giuridico nelle Forze Armate.
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