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DIFESA E NUOVE SFIDE




             cific missions through a dedicated bill. Jurisdiction for acts committed during missions rests exclusively
             with the Military Tribunal of Rome for military personnel and with ordinary courts for civilians. The
             most notable aspect is the justification ground introduced by Article 19, paragraph 3. This provision
             excludes punishability for the use of force or physical and IT-based coercive means, provided such actions
             are carried out «in conformity with directives, rules of engagement, or legitimately issued orders» and
             are dictated by the “necessity of military operations”. While intended to protect personnel in hazardous
             environments, this exculpatory clause does not apply to international crimes. Concerns arise from its
             reliance on administrative sources and the vagueness of the concept of «military necessity.» Doubts have
             also been raised about the actual utility of this exculpatory clause, given the existing coverage provided by
             other justification grounds already present in both military and ordinary criminal law.


             SOMMARIO: 1. Premessa - 2. La legge-quadro delle missioni internazionali: aspetti penali delle
                       missioni  -  3.  La  causa  di  giustificazione  ex articolo 19 della legge-quadro - 4.
                       Conclusioni.

             1.  Premessa
                  Con la promulgazione della legge 21 luglio 2016, n. 145, recante Disposizioni
             concernenti  la  partecipazione  dell’Italia  alle  missioni  internazionali (cosiddetta
             legge-quadro sulle missioni internazionali), entrata in vigore il 31 dicembre 2016 ed
             avente a tutt’oggi elevata valenza, il legislatore ha prodotto una normativa che può
             considerarsi come un importante passo evolutivo per ottenere una omogena tratta-
             zione e disciplina dei diversi aspetti amministrativo-giuridici connessi alle missioni
             internazionali. Essa fornisce poi un chiaro disegno dell’iter autorizzativo ovvero di
             proroga delle missioni internazionali, con cui si garantisce una indubbia centralità
             al Parlamento, parimenti al potere da esso esercitato quando chiamato a esprimersi
             in materia di trattati internazionali. Ancora, la disciplina della legge in parola ha
             consentito il notevolissimo accrescimento per quantità e qualità delle informazioni
             di cui le Camere dispongono, invero assicura una costante e puntuale informazione
             delle Camere in merito a ogni aspetto af erente alla missione internazionale (ora
             anche alle truppe in stato di prontezza operativa) che si intende avviare e, a cadenza
             annuale, a quelle già in corso.
                  Ad esclusione dei casi di dichiarazione dello stato di guerra di cui agli articoli
             78 e 87, comma 9, della Costituzione , la legge in analisi trova applicazione per:
                                               1
                  ➣ la partecipazione delle Forze Armate , delle Forze di Polizia ad ordinamento
                                                     2
             1  Come noto, infatti, una formale deliberazione dello stato di guerra (difensiva, ai sensi dell’art. 11
               Cost.) è adottata dalle Camere con un provvedimento che conferisce al Governo i poteri necessari
               (art. 78 Cost.) ed è dichiarata dal Presidente della Repubblica (art. 87, c. 9 Cost.).
             2  Esercito (art. 100, d.lgs. 66/2010), Marina Militare (art. 110, d.lgs. 66/2010) - incluso il Corpo delle

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