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DIFESA E NUOVE SFIDE
cific missions through a dedicated bill. Jurisdiction for acts committed during missions rests exclusively
with the Military Tribunal of Rome for military personnel and with ordinary courts for civilians. The
most notable aspect is the justification ground introduced by Article 19, paragraph 3. This provision
excludes punishability for the use of force or physical and IT-based coercive means, provided such actions
are carried out «in conformity with directives, rules of engagement, or legitimately issued orders» and
are dictated by the “necessity of military operations”. While intended to protect personnel in hazardous
environments, this exculpatory clause does not apply to international crimes. Concerns arise from its
reliance on administrative sources and the vagueness of the concept of «military necessity.» Doubts have
also been raised about the actual utility of this exculpatory clause, given the existing coverage provided by
other justification grounds already present in both military and ordinary criminal law.
SOMMARIO: 1. Premessa - 2. La legge-quadro delle missioni internazionali: aspetti penali delle
missioni - 3. La causa di giustificazione ex articolo 19 della legge-quadro - 4.
Conclusioni.
1. Premessa
Con la promulgazione della legge 21 luglio 2016, n. 145, recante Disposizioni
concernenti la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali (cosiddetta
legge-quadro sulle missioni internazionali), entrata in vigore il 31 dicembre 2016 ed
avente a tutt’oggi elevata valenza, il legislatore ha prodotto una normativa che può
considerarsi come un importante passo evolutivo per ottenere una omogena tratta-
zione e disciplina dei diversi aspetti amministrativo-giuridici connessi alle missioni
internazionali. Essa fornisce poi un chiaro disegno dell’iter autorizzativo ovvero di
proroga delle missioni internazionali, con cui si garantisce una indubbia centralità
al Parlamento, parimenti al potere da esso esercitato quando chiamato a esprimersi
in materia di trattati internazionali. Ancora, la disciplina della legge in parola ha
consentito il notevolissimo accrescimento per quantità e qualità delle informazioni
di cui le Camere dispongono, invero assicura una costante e puntuale informazione
delle Camere in merito a ogni aspetto af erente alla missione internazionale (ora
anche alle truppe in stato di prontezza operativa) che si intende avviare e, a cadenza
annuale, a quelle già in corso.
Ad esclusione dei casi di dichiarazione dello stato di guerra di cui agli articoli
78 e 87, comma 9, della Costituzione , la legge in analisi trova applicazione per:
1
➣ la partecipazione delle Forze Armate , delle Forze di Polizia ad ordinamento
2
1 Come noto, infatti, una formale deliberazione dello stato di guerra (difensiva, ai sensi dell’art. 11
Cost.) è adottata dalle Camere con un provvedimento che conferisce al Governo i poteri necessari
(art. 78 Cost.) ed è dichiarata dal Presidente della Repubblica (art. 87, c. 9 Cost.).
2 Esercito (art. 100, d.lgs. 66/2010), Marina Militare (art. 110, d.lgs. 66/2010) - incluso il Corpo delle
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