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LA Legge-QuADRo suLLe MIssIonI InTeRnAzIonALI
militare o civile e dei corpi civili di pace a missioni internazionali istituite nell’ambi-
to dell’ONU o di altre organizzazioni internazionali cui l’Italia appartiene o
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comunque istituite in conformità al diritto internazionale , comprese le operazioni
militari e le missioni civili di polizia e per lo stato di diritto dell’Unione Europea ;
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➣ l’invio di personale e di assetti, civili e militari, fuori del territorio nazionale,
che avvenga secondo i termini della legalità internazionale, delle disposizioni e delle
f nalità costituzionali, in ottemperanza agli obblighi di alleanze o ad accordi inter-
nazionali o intergovernativi, o per eccezionali interventi umanitari .
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La legge-quadro si esprime sulle modalità procedurali di autorizzazione e
f nanziamento, distinguendo tra l’avvio di nuove missioni e la proroga delle mis-
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sioni già in corso per l’anno successivo. Di queste, tuttavia, non si tratterà nel pre-
sente.
Al di là della disciplina dell’iter per l’autorizzazione e la proroga delle missioni
internazionali (articoli 2 - 4), la legge-quadro regolamenta aspetti cardine quali:
➣ il trattamento economico del personale militare (articoli 5 - 7);
➣ le coperture assicurative (articolo 8);
➣ particolari aspetti di condizione militare e stato giuridico (articoli 8 - 13);
➣ orario di lavoro e riposi (articoli 14 e 15);
➣ disciplina applicabile al personale civile (articolo 17);
Capitanerie di Porto (art. 132, d.lgs. 66/2010) e Aeronautica Militare (art. 139, d.lgs. 66/2010), dal
2000 si aggiunge a queste l’Arma dei Carabinieri, che ha collocazione autonoma nell’ambito del
Ministero della Difesa e rango di Forza armata (art. 155, d.lgs. 66/2010). È anche da considerare
appartenente alle FF.AA. la Guardia di Finanza, quale corpo militare con compiti speciali (art. 1, l.
189/1959, e art. 1, d.lgs. 68/2001). D’ora in avanti il termine “Forze Armate” sarà altresì indicato
con l’acronimo “FF.AA.”, mentre “Forza Armata” con quello di “F.A.”.
3 La quasi totalità delle missioni internazionali italiane sono state realizzate nella cornice di una orga-
nizzazione internazionale, mentre in numero minore al di fuori di questa. In tale ultima casistica sarà
cura dell’Italia concertare con il paese interessato la stipula di un trattato internazionale, anche nelle
forme semplif cate, subordinata alla previa autorizzazione delle Camere ex art. 80 Cost. Nella prima
casistica, nell’ambito del confronto tra Governo italiano e organizzazione internazionale circa l’avvio
e la partecipazione di una missione internazionale viene identif cata l’eventuale of erta di forze force
offering da cui si dà avvio l’iter autorizzativo descritto sopra. Cfr. A. Conti, S. Setti, Lezioni di diritto
militare, Padova, 2020, pp.59-62.
4 L’art. 43(1) del Trattato sull’Unione Europea - TUE prevede che l’Unione possa intraprendere mis-
sioni aventi carattere sia civile che militare - nella realtà i due aspetti sono spesso complementari - e che
riguardino i seguenti ambiti: disarmo, interventi umanitari e di soccorso, consulenza e assistenza in
materia militare, prevenzione dei conf itti, mantenimento della pace, gestione delle crisi o ristabili-
mento della pace attraverso lo stanziamento di unità di combattimento, stabilizzazione post-conflict.
5 Art. 1, c. 1, legge 145/2016.
6 Art. 1, c. 2, legge 145/2016.
7 Art. 2, legge 145/2016.
8 Artt. 3 e 4, legge 145/2016.
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