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DIFESA E NUOVE SFIDE
Pertanto, in tale ambito, per chi realizza una azione concerne di principio sia
fatti di reato militare che fatti di reato comune ma rientrante nel quadro suespo-
sto , ossia in ragione delle istruzioni ricevute (regole d’ingaggio, direttive o ordini
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legittimamente impartiti ) e delle necessità militari, potrà operare la predetta causa
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di giustif cazione, signif cando che non ci sarà integrazione di alcun reato .
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30 S. Riondato, Missioni militari internazionali italiane cosiddette di pace all’estero. novità giuspenali-
stiche nella legge di riforma 21 luglio 2016, n. 145, in Diritto penale contemporaneo, n. 5, 2017, p.299.
31 In mancanza di una norma giuridica che def nisca la nozione generale dell’ordine militare, possiamo
descriverlo come:
➣lo strumento attraverso il quale si realizza l’intera attività delle FF.AA. e FF.PP;
➣un atto amministrativo a forma libera, col quale il superiore - nell’ambito di un rapporto tipizzato
- ingiunge all’inferiore un obbligo - di natura militare - avente ad oggetto un facere ovvero di non face-
re senza lasciare a costui la libertà di scegliere se adeguarsi o meno a tale volontà;
➣un provvedimento amministrativo, a forma libera, autoritativo e discrezionale, i cui requisiti sono
minimi; l’elemento soggettivo è costituito dalla legittimazione del soggetto emittente e quello ogget-
tivo dalla manifestazione della sua volontà, cui consegue l’obbligo di esecuzione in capo al destina-
tario e, in caso di violazione, la comminazione di sanzioni disciplinari e penali (di cui non si tratterà
in questa sede). Contrariamente, non è necessaria alcuna forma particolare: la manifestazione di
volontà, costitutiva dell’ordine, può consistere anche in un semplice invito, e non è richiesta moti-
vazione.
Cfr. C. Iafrate, obbedienza, ordine illegittimo e ordinamento militare, in Dir. e Quest. pubbl. - vol.
16/2, Palermo, 2016, 313. Cfr. anche D. Brunelli, G. Mazzi, Diritto penale militare - IV edizione,
Milano, 2007, 351; A. Lo Torto, La condizione militare nell’ordinamento delle Forze Armate,
Milano, 2010, pp.48 ss.
32 Chi scrive è del parere che sarebbe stato più chiaro, scansando così ogni possibile dubbio, utilizzare
la dicitura ordini legittimi e non ordini legittimamente impartiti, in quanto con quest’ultima, lette-
ralmente signif ca che: la fonte emittente dell’ordine ha legittimità a impartirlo e che l’oggetto del-
l’ordine è attinente al servizio e alla disciplina. Se si utilizzasse la prima dicitura si otterrebbe una mag-
giore chiarezza, poiché si ricomprende il signif cato della seconda dicitura, aggiungendo anche che
l’ordine debba essere legittimo ossia non manifestamente reato. Ad ogni buon conto, si può ragio-
nevolmente ritenere che nel caso in analisi, la dicitura ordini legittimamente impartiti debba essere
letta in ottica sistemica e pertanto non vi è dubbio che l’ordine per sua natura debba essere necessa-
riamente legittimo ossia non criminoso. Cfr. anche S. Riondato, Missioni militari internazionali
italiane cosiddette di pace all’estero. novità giuspenalistiche nella legge di riforma 21 luglio 2016, n.
145, in Diritto penale contemporaneo, n. 5, 2017, p.300. Cfr. anche P. M. Ortolani, F. Zamponi, La
rilevanza penale delle regole d’ingaggio, in Informazioni della Difesa, n. 4, 2010, p.30.
Il punto fermo della normativa è costituito dall’ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni
dello stato o la cui esecuzione costituisce manifestamente reato, che deve essere sempre disatteso. L’art.
1349, c. 2, d.lgs. 66/2010, sancisce che “il militare al quale viene impartito un ordine manifestamen-
te rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente
reato, ha il dovere di non eseguire l’ordine e di informare al più presto i superiori”. La dottrina ritie-
ne, per lo più, che l’avverbio “manifestamente” sottenda un parametro oggettivo, costituito dalla
valutazione che darebbe l’uomo “medio”; l’ordine sarebbe quindi considerato manifestamente cri-
minoso quando l’illiceità penale è evidente, ovverosia immediatamente percepibile come tale senza
necessità di ulteriori accertamenti.
33 Parte della dottrina ritiene che ricomprendere tali condotte nella fattispecie della necessità militare
putativa costituisca un’estensione creativa della scriminante originale. Cfr. M. Tondini, La nuova
disciplina delle missioni militari italiane all’estero: una questione di coerenza, in Forum costituziona-
le, febbraio 2010, pp.401 ss.
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