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LA Legge-QuADRo suLLe MIssIonI InTeRnAzIonALI
Si noti bene che, dalla lettura del dettato normativo emerge che per l’applica-
bilità della scriminante devono coesistere ineludibilmente due condizioni: che l’uso
della forza sia stato esercitato … in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio
ovvero agli ordini legittimamente impartiti e che sia stato imposto da …necessità
delle operazioni militari.
Tuttavia, se nell’attuare queste azioni si superano colposamente i limiti impo-
sti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio (rules of engagement - ROE ),
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dagli ordini ricevuti o dalle ef ettive necessità operative, e questo eccesso causa un
reato colposo previsto dalla legge, allora si applicheranno le norme relative ai delitti
colposi. L’ipotesi di responsabilità per colpa in argomento risulta essere simmetrica
a quella preveduta dall’articolo 55 c.p., nel caso in cui si eccedano, a tale titolo, i
limiti della scriminante de qua.
La ratio avuta dal legislatore per introdurre la nominata causa di giustif cazio-
ne è riconducibile alla ravvisata necessità di fornire un’adeguata tutela ai militari
che, nel corso delle missioni militari all’estero, ricorrono legittimamente all’uso
della forza, in quanto le scriminanti comuni e speciali non sono ritenute adegua-
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te alla specif ca casistica. Queste ultime, infatti, sono modulate per disciplinare
situazioni di impiego delle FF.AA. e delle FF.PP. in contesti ben diversi da quelli
che connotano gli attuali teatri delle operazioni militari internazionali, talvolta
caratterizzati da gravi situazioni di destabilizzazione e da elevati rischi per la sicurez-
za e l’incolumità del personale. Per tale ragione il legislatore ha voluto prevedere una
disciplina specif ca che appresti un’adeguata tutela sul piano giuridico al personale
militare, evitando qualsiasi irragionevole rischio di addebitare responsabilità ai mili-
tari che hanno operato nel pieno rispetto del diritto internazionale, delle disposizio-
ni che regolano la missione e degli ordini legittimamente impartiti .
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È fondamentale sottolineare che questa “non punibilità” non si applica in
alcun modo ai crimini def niti negli articoli 5 e seguenti dello Statuto della Corte
penale internazionale, ossia per crimini di guerra, crimine di aggressione , crimini
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contro l’umanità e genocidio.
34 Acronimo convenzionalmente adottato in ambito Alleanza Atlantica. Cfr. NATO,
standardization Agreement -STANAG, 9^ ed., 2014, in www.trngcomd.marines.mil.
35 Artt. 51, 52, 53 c.p.
36 Artt. 41, 42 e 44 c.p.m.p.
37 Cfr. DDL - Delega al Governo per emanazione cod. pen. delle missioni militari all’estero - Relazione
Disegno di legge recante: Delega al governo per l’emanazione del Codice penale delle missioni mili-
tari all’estero, in www.giustizia.it.
38 Trattasi di crimine imputabile alla leadership politica-militare dello Stato dif cilmente integrabile
dal personale che partecipa alle missioni internazionali. Cfr. N. Ronzitti, Diritto internazionale dei
conflitti armati, VII ed., Torino, 2021, p.162.
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