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LA Legge-QuADRo suLLe MIssIonI InTeRnAzIonALI




                    Si noti bene che, dalla lettura del dettato normativo emerge che per l’applica-
               bilità della scriminante devono coesistere ineludibilmente due condizioni: che l’uso
               della forza sia stato esercitato … in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio
               ovvero agli ordini legittimamente impartiti e che sia stato imposto da …necessità
               delle operazioni militari.
                    Tuttavia, se nell’attuare queste azioni si superano colposamente i limiti impo-
               sti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio (rules of engagement - ROE ),
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               dagli ordini ricevuti o dalle ef ettive necessità operative, e questo eccesso causa un
               reato colposo previsto dalla legge, allora si applicheranno le norme relative ai delitti
               colposi. L’ipotesi di responsabilità per colpa in argomento risulta essere simmetrica
               a quella preveduta dall’articolo 55 c.p., nel caso in cui si eccedano, a tale titolo, i
               limiti della scriminante de qua.
                    La ratio avuta dal legislatore per introdurre la nominata causa di giustif cazio-
               ne è riconducibile alla ravvisata necessità di fornire un’adeguata tutela ai militari
               che,  nel  corso  delle  missioni  militari  all’estero,  ricorrono  legittimamente  all’uso
               della forza, in quanto le scriminanti comuni  e speciali  non sono ritenute adegua-
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               te  alla  specif ca  casistica.  Queste  ultime,  infatti,  sono  modulate  per  disciplinare
               situazioni di impiego delle FF.AA. e delle FF.PP. in contesti ben diversi da quelli
               che  connotano  gli  attuali  teatri  delle  operazioni  militari  internazionali,  talvolta
               caratterizzati da gravi situazioni di destabilizzazione e da elevati rischi per la sicurez-
               za e l’incolumità del personale. Per tale ragione il legislatore ha voluto prevedere una
               disciplina specif ca che appresti un’adeguata tutela sul piano giuridico al personale
               militare, evitando qualsiasi irragionevole rischio di addebitare responsabilità ai mili-
               tari che hanno operato nel pieno rispetto del diritto internazionale, delle disposizio-
               ni che regolano la missione e degli ordini legittimamente impartiti .
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                    È fondamentale sottolineare che questa “non punibilità” non si applica in
               alcun modo ai crimini def niti negli articoli 5 e seguenti dello Statuto della Corte
               penale internazionale, ossia per crimini di guerra, crimine di aggressione , crimini
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               contro l’umanità e genocidio.
               34  Acronimo  convenzionalmente  adottato  in  ambito  Alleanza  Atlantica.  Cfr.  NATO,
                  standardization Agreement -STANAG, 9^ ed., 2014, in www.trngcomd.marines.mil.
               35  Artt. 51, 52, 53 c.p.
               36  Artt. 41, 42 e 44 c.p.m.p.
               37  Cfr. DDL - Delega al Governo per emanazione cod. pen. delle missioni militari all’estero - Relazione
                  Disegno di legge recante: Delega al governo per l’emanazione del Codice penale delle missioni mili-
                  tari all’estero, in www.giustizia.it.
               38  Trattasi di crimine imputabile alla leadership politica-militare dello Stato dif  cilmente integrabile
                  dal personale che partecipa alle missioni internazionali. Cfr. N. Ronzitti, Diritto internazionale dei
                  conflitti armati, VII ed., Torino, 2021, p.162.

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