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DIFESA E NUOVE SFIDE
➣ il precetto penale non sia rimesso alla completa discrezionalità dell’autorità
amministrativa, ma sia comunque ancorato a una precisa volontà del legislatore sta-
tale;
➣ il giudice possa avere il potere-dovere di esercitare un controllo di legittimi-
tà (“sindacato del giudice”) sull’atto amministrativo che integra il precetto, verif -
candone eventualmente la conformità alla legge e alla Costituzione;
➣ il rinvio a fonti esterne sia funzionale a specif care elementi tecnici o varia-
bili caratterizzanti della fattispecie.
Per quanto concerne la norma in disamina, è altresì da considerare un partico-
lare aspetto di potenziale rischio determinato dal fatto che questa è riconducibile alle
scriminanti di natura regolatoria, quali sono l’uso legittimo delle armi. Esse compor-
tano un rischio tipico dif erente. Tali giustif cazioni sono prevalentemente di rile-
vanza pubblica, in quanto concernono l’esercizio della forza da parte dello Stato nei
confronti del cittadino, nonché l’esercizio dei diritti di quest’ultimo nei confronti
dell’organizzazione statuale in senso lato. Di conseguenza, esse hanno un’immediata
e tangibile incidenza sul rapporto tra individuo e autorità. In queste ipotesi, l’inde-
terminatezza della scriminante può favorire il rischio di un’incisione arbitraria, se
non autoritaria, da parte dello Stato sui diritti personali e patrimoniali dei cittadini
(rectius cittadini terzi presente nell’area dell’operazione). I diritti e i doveri previsti da
norme extra-penali, che possono trovarsi in qualsiasi parte del sistema giuridico, deri-
vano da norme che sono strutturalmente estranee al diritto penale. Queste norme
sono concepite per creare posizioni soggettive (facoltà, oneri, obblighi, ecc.) a carico
dei destinatari e non per esentarli da responsabilità penali. L’indeterminatezza di tali
norme può generare una condizione di anomia nelle relazioni sociali, poiché viene a
mancare un criterio di condotta univoco e prevedibile nei rapporti tra cittadini.
Questo fenomeno è particolarmente grave quando la norma che attribuisce un dirit-
to (o impone un dovere) interagisce con la norma penale. Come per altre giustif ca-
zioni, anche in questo caso l’incertezza sul campo di liceità si rif ette immediatamen-
te sull’applicazione della norma penale, rendendo l’incriminazione aleatoria .
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Tanto appurato, si può convenire che il favor rei possa giustif care margini
più ampi di rinvio ad atti amministrativi per le scriminanti in bianco rispetto alle
norme incriminatrici, purché la legge mantenga un controllo sostanziale sul conte-
nuto essenziale della scriminante e l’atto amministrativo di rimando si limiti a
un’integrazione di tipo tecnico-esecutivo, senza invadere la sfera di def nizione della
liceità che spetta in ultima analisi alla fonte primaria. In tal guisa da contemperare
la f essibilità necessaria per l’applicazione delle scriminanti in contesti complessi
55 F. Consulich, Lo statuto penale delle scriminanti principio di legalità e cause di giustificazione: neces-
sità e limiti, Torino, 2018, pp.422 ss.
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