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DIFESA E NUOVE SFIDE




             4. Conclusioni
                  Con il presente elaborato si è potuta esperire una analisi af erente alla legge
             145/2016, in punto di diritto penale, ponendo in evidenza alcuni aspetti peculiari
             che ad oggi, a quasi un decennio dalla sua promulgazione, vanno a costituire taluni
             elementi di criticità o dubbia utilità.
                  Procedendo con ordine:
                  ➣ in punto di legittimità della causa di giustif cazione di cui all’articolo 19,
             non pare si possa sostenere che il legislatore abbia creato una nuova scriminante in
             bianco. Invero, come si è potuto apprendere supra, sebbene in prima approssima-
             zione possa rilevarsi come la scriminante in commento ef ettui un rinvio importan-
             te a fonti di rango sub-secondario, da una più attenta disamina emerge che il quadro
             complessivo - determinato altresì dallo stringente controllo contenutistico delle
             ROE elaborate in ossequio a un chiaro quadro normativo e regolamentare - garan-
             tisce che esse siano aderenti al diritto internazionale e nazionale e non contra legem.
             Riguardo al caso di specie, si può convenire che il ricorso a una esimente penale in
             bianco stricto sensu risulti opportuna, in considerazione del fatto che il rimando alle
             ROE così come alle direttive o agli ordini militari si rende necessario per poter avere
             una descrizione particolarmente dettagliata e tecnica che diversamente il legislatore
             ordinario potrebbe avere elevate dif  coltà a def nire in maniera esaustiva a priori,
             atteso che si dovrebbe conoscere approfonditamente aspetti tecnico-tattici della
             specif ca  missione  i  quali  dovrebbero  peraltro  periodicamente  essere  aggiornati.
             Pertanto, si comprende che la materia da disciplinare risulta essere molto tecnica,
             mutevole e da adattarsi a specif che circostanze concrete, per cui il rinvio alle ROE,
             intra vires elaborate dallo SMD e approvate dal Ministro della Difesa, non parreb-
             be essere privo di senso, al contrario si direbbe essere una scelta sensata;
                  ➣ in punto di portata innovatrice ovvero concreta utilità nell’ordinamento
             penale della causa di giustif cazione di cui all’articolo 19, il fatto che le scriminanti
             già previste dal codice penale comune e militare assorbano la fattispecie esimente di
             cui al nominato articolo fa ragionevolmente sussistere signif cativi dubbi, tali da
             ipotizzare che la scriminante in esame risulti sul piano sostanziale superf ua; in par-
             ticolare : in primo luogo, in qualità di ordine di impiegare o non impiegare la
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             69  Concordi sono, sul punto, sia D. Brunelli, L’uso delle armi del pubblico agente tra giustificazione e
               scusa, in studi in onore di Mario Romano, vol. III, 2011, p.788, che S. Riondato, Missioni militari
               internazionali italiane cossiddette di pace all’estero. novità giuspenalistiche nella legge di riforma 21
               luglio 2016, n. 145, in Diritto penale contemporaneo, n. 5, 2017, 302, ove: “ef ettivamente, la norma
               giustif cante in esame, poiché si aggiunge sia alle peculiari cause di giustif cazione concernenti i mili-
               tari, di cui agli artt. da 41 a 44 c.p.m.p, ove anche l’uso delle armi e la necessità militare compaiono,
               sia alla disciplina giustif cante ed esimente correlata all’adempimento del dovere, sia alle altre ipotesi
               di operatività delle cause di giustif cazione previste dal codice penale, compreso l’uso legittimo delle
               armi, sembra rendere ardua l’individuazione di un quid novi che non si risolva in un non riuscito

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