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LA Legge-QuADRo suLLe MIssIonI InTeRnAzIonALI
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forza , una regola di ingaggio compatibile con il diritto interno ed internazionale e
compiutamente osservata funge da scriminante ai sensi degli articoli 51 c.p. 42 e 41
c.p.m.p. Poi, dalla disamina del contenuto delle cause di giustif cazione già previste
dal c.p. e dal c.p.m.p., si può osservare come queste già garantiscono una quasi tota-
le copertura giuridica per il personale militare impegnato in operazioni: Con riferi-
mento, segnatamente, all’adempimento del dovere ex articolo 51 c.p. e allo stato di
necessità ex articolo 54 c.p., e dal c.p.m.p., in particolare all’uso legittimo delle armi
ex articolo 41 c.p.m.p., alla difesa legittima ex articolo 42 c.p.m.p. e ai casi partico-
lari di necessità militare ex articolo 44 c.p.m.p.
Relativamente all’esimente della necessità militare, è altresì essenziale conside-
rare l’ampia portata operativa di questa. Invero, la giurisprudenza si è a suo tempo
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pronunciata in due casi, interpretando estensivamente la scriminante in parola: in
una prima vicenda, con l’assoluzione di un militare, poiché questi, agendo in stato
di necessità militare ai sensi degli articoli 44 c.p.m.p. e 59 c.p., aveva colpito con
un’arma da fuoco un civile, precedentemente ostile ma ormai reso inof ensivo, cau-
sandone incidentalmente la morte a seguito dello sparo. Tale decisione ha posto a
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fondamento l’obiettivo interesse militare della sicurezza del presidio .
In un secondo caso, in cui parimenti si è deciso per l’assoluzione di militari che
avevano esploso colpi d’arma da fuoco contro un’autoambulanza contrassegnata
dalla Mezzaluna Rossa, trasportante un infermiere e altri sei civili, provocando la
morte di quattro di questi, tra cui una donna partoriente. La pronuncia assolutoria
è derivata dalla scriminante della necessità militare, ai sensi dell’articolo 44 c.p.m.p.,
in specie nella forma putativa, avendo i militari imputati agito nella convinzione di
essere costretti dalla necessità di non compromettere la sicurezza del luogo .
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Alla luce delle suesposte analisi delle cause di giustif cazione, segnatamente
quella della necessità militare, ci si interroga quale ulteriore ambito di operatività
tentativo di accreditare l’idea che in funzione giustif cante siano utilizzabili, in nome della necessità
delle operazioni militari, perf no basi normative di contenuto contrastante con l’ordinamento nazio-
nale e/o internazionale. In def nitiva, la nuova causa di giustif cazione, limitandosi ad un richiamo
extra penale, generico e di ampio respiro, sarebbe priva di portata innovativa, utile solo a rassicurare
il personale in armi all’estero”. Cfr. anche P. M. Ortolani, F. Zamponi, La rilevanza penale delle
regole d’ingaggio, in Informazioni della Difesa, n. 4, 2010.
70 In punto di responsabilità del comandante si rimanda a A. M. Maugeri, La responsabilità da coman-
do nello statuto della corte penale internazionale, Milano, 2007.
71 In dottrina, la scriminante della necessità militare è stata qualif cata come anomala e inquietante e
permissiva, tanto da indurre taluni a richiederne l’abrogazione in ossequio ai principi di legalità, tipi-
cità e determinatezza dell’illecito penale. Cfr. P. M. Ortolani, F. Zamponi, La rilevanza penale delle
regole d’ingaggio, in Informazioni della Difesa, n. 4, 2010, p. 31.
72 Cfr. Corte App. mil., sent. n. 27/06 del 5 maggio 2006.
73 Cfr. Sent. Trib. Mil. di Roma, GUP, 7 maggio 2007.
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