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DIFESA E NUOVE SFIDE




                  Ancora, l’impiego della forza è certamente funzionale alle necessità delle ope-
             razioni militari ma deve, prima di ciò, essere conforme alle direttive, alle regole di
             ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, come chiaramente emerge
             dalla lettera della disposizione.
                  Dunque, l’impiego della forza militare non è autorizzato in violazione delle
             ROE, nemmeno se le necessità delle operazioni militari lo richiedano, poiché la
             compatibilità con le ROE è il primo parametro di legittimità, mentre le necessità
             militari sono il secondo.
                  Il secondo parametro in esame si conf gura come l’elemento di maggiore cri-
             ticità, stante la sua smisurata indeterminatezza, cui si aggiunge la ondivaga applica-
             zione giurisprudenziale in materia di uso legittimo delle armi . Sul piano esegetico-
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             linguistico,  la  scelta  del  lemma  “necessità”  orienta  ineluttabilmente  l’interprete
             verso il tradizionale brocardo necessitas non habet legem , conf gurando in re ipsa
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             una sorta di vuoto normativo. Non giova la specif cazione di “necessità militare”,
             considerando che l’agire militare, in quanto esplicazione di una funzione ammini-
             strativa, si caratterizza per una piena discrezionalità, quantunque nei limiti legali.
             Di conseguenza, l’unica necessità militare rilevante è quella individuata dalla rispet-
             tiva linea gerarchica militare . Da ciò discende che il legislatore si è limitato a un
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             aperto rinvio alla regolamentazione di settore, omettendo l’adozione di formule o
             criteri  valutativi  propri.  Ha  invece  riposto  la  disciplina  sulla  sola  conformità  ai
             doveri di servizio , circoscrivendo così il sindacato giurisdizionale alle sole fattispe-
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             cie di eccesso colposo, oltre, ovviamente, a quelle di natura dolosa .
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                  Inf ne, è da considerare che le ROE, seppur non trovino la propria approvazio-
             ne in seno al dibattito parlamentare, sono soggette a uno stringente controllo, sia di
             carattere contenutistico sia di carattere procedurale, che costituisce un hortus conclu-
             sus a presidio della legalità entro cui esse debbano e possano operare lecitamente.
             Invero, esse sono elaborate in ossequio a un quadro normativo  e regolamentare
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             58  D. Brunelli, esercizi di diritto penale sul caso enrica Lexie, in Cass. pen., 2015, 2054. Cfr. anche S.
               Setti, Le regole di ingaggio, in Rassegna della giustizia militare, 2019, IV, p. 78.
             59  F. Viganò, stato di necessità e conflitti di doveri. Contributo alla teoria delle cause di giustificazioni e
               delle scusanti, Milano, 2000.
             60  S. Riondato, Missioni militari internazionali italiane c.d. di pace all’estero. novità giuspenalistiche
               nella legge di riforma 21 luglio 2016, n. 145, in Diritto penale contemporaneo, n. 5, 2017.
             61  D. Brunelli, L’uso delle armi del pubblico agente tra giustificazione e scusa, in studi in onore di Mario
               Romano, vol. III, 2011, p.784.
             62  S. Setti, Le regole di ingaggio, in Rassegna della giustizia militare, 2019, IV, p. 78.
             63  Principalmente il d.lgs. 66/2010.
             64  Principalmente il d.P.R. 90/2010.

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