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LA Legge-QuADRo suLLe MIssIonI InTeRnAzIonALI




                    ➣ del domicilio, come: interferenze illecite nella vita privata, accesso abusivo
               ad un sistema informatico, detenzione e dif usione abusiva di codici di accesso ai
               sistemi informatici, dif usione di software diretti a danneggiare o interrompere un
               sistema informatico o telematico ;
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                    ➣ dei segreti, come: cognizione, interruzione, impedimento illecito di comu-
               nicazioni telefoniche, detenzione, dif usione, installazione abusiva di apparecchia-
               ture e altri mezzi atti a intercettare/impedire/interrompere comunicazioni, falsif -
               cazione/alterazione/soppressione del contenuto di comunicazioni .
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                    Nondimeno, si può osservare che non sono stati ricompresi nella scriminante
               i reati informatici contro il patrimonio, di cui agli articoli 635-bis - 635-quinques,
               come il danneggiamento di informazioni, dati, programmi o sistemi informatici. Si
               può ragionevolmente ritenere che le fattispecie sussunte in detti articoli possano
               essere realizzate nell’ambito di operazioni cibernetiche, perché - parimenti a quelle
               sopra - strumentali alla neutralizzazione della minaccia avversaria, si pensi ad esem-
               pio al lanciare un attacco cyber f nalizzato a danneggiare un sistema informatico
               malevolo che costituisce il fulcro di attività cibernetiche nemiche.  Al riguardo, si
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               può convenire che non sia comprensibile - quantomeno a prima lettura - la ratio
               avuta dal legislatore per l’appena detta esclusione.
                    Altra primaria caratteristica della scriminante de qua è il signif cativo rimando
               che ef ettua a fonti di rango sub secondario, ossia atti amministrativi quali sono le
               ROE, le direttive militari e gli ordini. Sicché, con detto meccanismo di rinvio si
               integra il problema della cosiddetta norma penale in bianco scricto sensu (rectius
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               scriminante in bianco)  poiché la norma rimanda a una parte considerevole della
               causa di giustif cazione alla fonte esterna , di talché si viola il principio di “riserva
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               di legge assoluta” della legge penale .
               42  Cfr. artt. 615-bis - 615-quinquies, c.p.
               43  Cfr. artt. 617 - 617-sexies, c.p.
               44  Cfr. NATO Allied Joint Publication-3.20 Allied Joint Doctrine for Cyberspace operations, 2020. In
                  tale pubblicazione la NATO tratta delle operazioni cyber e, tra le varie, evidenzia l’importanza degli
                  aspetti legali relativi alla condotta di detta tipologia di operazioni che, per natura, spaziano molto
                  nella possibilità di commissione di una moltitudine di potenziali reati.
               45  Questa tipologia di norma giuridica si distingue dalle comuni disposizioni legislative penali per la sua
                  struttura intrinseca, caratterizzata da un precetto indeterminato a cui si af  anca una sanzione, invece,
                  pienamente determinata. Tale peculiarità la dif erenzia nettamente dalle norme penali ordinarie, le
                  quali presentano sia il precetto (la condotta vietata o imposta) che la sanzione (la conseguenza giuridica
                  della violazione) def niti in maniera precisa e completa all’interno del medesimo testo normativo.
               46  Diversamente, se la fonte esterna avesse solamente completato una minima parte del precetto si
                  avrebbe una norma penale in bianco con elementi normativi.
               47  Questo principio, sancito dall’art. 25, c. 2, Cost. e ribadito dall’art. 1, c.p., stabilisce che solo la legge
                  statale può def nire i reati e le relative sanzioni.

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