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DIFESA E NUOVE SFIDE




                  In merito a quest’ultimo punto non si può sottacere che tali crimini non
             hanno  natura  self-executing,  pertanto,  la  mancata  previsione  nell’ordinamento
             penale italiano di apposite fattispecie penali ricalcanti quelle in argomento non
             consentirebbe l’esercizio della giurisdizione nazionale dovendo così necessariamen-
             te procedere alla Corte penale internazionale. Invero, ad oggi l’Italia ha proceduto
             all’adeguamento  dell’ordinamento  nazionale,  a  quello  dello  Statuto  in  parola
             mediante la nota tecnica dell’emanazione degli ordini di esecuzione che, nel caso di
             specie, risulta essere appunto inef  cace . Da tale quadro emerge che la non puni-
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             bilità così prevista dalla legge-quadro risulta sostanzialmente ultronea, giacché a
             nulla rileva ai f ni della legittima perseguibilità degli eventuali indagati da parte della
             Corte penale internazionale.
                  L’appena illustrata scriminante è ritenuta, da taluni orientamenti minoritari,
             in generale armonia con le scriminanti prevista dallo Statuto della Corte Penale
             internazionale, con particolare riguardo a quella dettata dall’articolo 31, comma 1,
             lettera c) che recita: […] una persona non è penalmente responsabile se al momento
             del suo comportamento: […] essa ha agito in modo ragionevole per difendere sé stessa,
             per difendere un’altra persona o, in caso di crimini di guerra, per difendere beni
             essenziali alla propria sopravvivenza o a quella di terzi, o essenziali per l’adempi-
             mento di una missione militare contro un ricorso imminente od illecito alla forza,
             proporzionalmente all’ampiezza del pericolo da essa incorso o dall’altra persona o
             dai beni protetti. Il fatto che la persona abbia partecipato ad un’operazione difensiva
             svolta da FF.AA. non costituisce di per sé motivo di esonero dalla responsabilità pena-
             le a titolo del presente capoverso.
                  Si noti poi al riguardo che la scriminante in analisi, acciocché possa essere
             rispondente al nuovo dominio cyber, è stata recentissimamente novellata  introdu-
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             cendo la parte […] ovvero di apparecchiature, dispositivi, programmi, apparati, stru-
             menti informatici o altri mezzi idonei a commettere taluno dei delitti di cui alle
             sezioni IV e V del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale. Di talché,
             il legislatore ha inteso  tutelare gli operatori cyber che - per le motivazioni ricondu-
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             cibili alla fattispecie scriminante in questione - dovessero commettere reati infor-
             matici e digitali contro la persona, quali i delitti contro l’inviolabilità:


             39  Cfr. N. Ronzitti, Diritto internazionale dei conflitti armati, VII ed., Torino, 2021, pp.160 ss.
             40  D.l. 11 aprile 2025, n. 48, Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del perso-
               nale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario, convertito dalla legge
               9giugno2025, n.80.
             41  Cfr. DDL n. 2355, presentato l’11 aprile 2025, Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile
               2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in
               servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario, in www.temi.camera.it.

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