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DIFESA E NUOVE SFIDE
In merito a quest’ultimo punto non si può sottacere che tali crimini non
hanno natura self-executing, pertanto, la mancata previsione nell’ordinamento
penale italiano di apposite fattispecie penali ricalcanti quelle in argomento non
consentirebbe l’esercizio della giurisdizione nazionale dovendo così necessariamen-
te procedere alla Corte penale internazionale. Invero, ad oggi l’Italia ha proceduto
all’adeguamento dell’ordinamento nazionale, a quello dello Statuto in parola
mediante la nota tecnica dell’emanazione degli ordini di esecuzione che, nel caso di
specie, risulta essere appunto inef cace . Da tale quadro emerge che la non puni-
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bilità così prevista dalla legge-quadro risulta sostanzialmente ultronea, giacché a
nulla rileva ai f ni della legittima perseguibilità degli eventuali indagati da parte della
Corte penale internazionale.
L’appena illustrata scriminante è ritenuta, da taluni orientamenti minoritari,
in generale armonia con le scriminanti prevista dallo Statuto della Corte Penale
internazionale, con particolare riguardo a quella dettata dall’articolo 31, comma 1,
lettera c) che recita: […] una persona non è penalmente responsabile se al momento
del suo comportamento: […] essa ha agito in modo ragionevole per difendere sé stessa,
per difendere un’altra persona o, in caso di crimini di guerra, per difendere beni
essenziali alla propria sopravvivenza o a quella di terzi, o essenziali per l’adempi-
mento di una missione militare contro un ricorso imminente od illecito alla forza,
proporzionalmente all’ampiezza del pericolo da essa incorso o dall’altra persona o
dai beni protetti. Il fatto che la persona abbia partecipato ad un’operazione difensiva
svolta da FF.AA. non costituisce di per sé motivo di esonero dalla responsabilità pena-
le a titolo del presente capoverso.
Si noti poi al riguardo che la scriminante in analisi, acciocché possa essere
rispondente al nuovo dominio cyber, è stata recentissimamente novellata introdu-
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cendo la parte […] ovvero di apparecchiature, dispositivi, programmi, apparati, stru-
menti informatici o altri mezzi idonei a commettere taluno dei delitti di cui alle
sezioni IV e V del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale. Di talché,
il legislatore ha inteso tutelare gli operatori cyber che - per le motivazioni ricondu-
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cibili alla fattispecie scriminante in questione - dovessero commettere reati infor-
matici e digitali contro la persona, quali i delitti contro l’inviolabilità:
39 Cfr. N. Ronzitti, Diritto internazionale dei conflitti armati, VII ed., Torino, 2021, pp.160 ss.
40 D.l. 11 aprile 2025, n. 48, Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del perso-
nale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario, convertito dalla legge
9giugno2025, n.80.
41 Cfr. DDL n. 2355, presentato l’11 aprile 2025, Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile
2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in
servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario, in www.temi.camera.it.
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