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DIRItto DISCIpLInARe e AntICoRRUzIone
La portata onnicomprensiva del precetto, soprattutto nelle ultime due decli-
nazioni , che vigilano sull’ef ettività del rapporto di subordinazione, rende partico-
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larmente ostico ipotizzare la congruità, sul piano dogmatico, di procedure volte
all’esternalizzazione di “questioni” apprese all’interno dell’Amministrazione militare,
anche se per f nalità di trasparenza.
Il riferimento lampante è alla f gura del whistleblower che - nonostante la compa-
tibilità tout court inizialmente dichiarata dall’AnAC, e poi “mitigata” dal giudice ammi-
nistrativo - appare impattare con esiti deteriori sul modello gerarchico, almeno sul
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prof lo dell’obbligo di osservare la via gerarchica, delle incombenze di polizia giudiziaria
gravanti, nello specif co, proprio sul personale dell’Arma dei Carabinieri , e della tutela
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del prestigio istituzionale , anche questo soccombente rispetto al dovere di trasparenza
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del funzionario pubblico . Il catch-22 riporta giocoforza al precedente paragrafo 2.
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6. Infine: possibili elastizzazioni
6.1 L’Arma dei Carabinieri, ovvero il laboratorio delle FF.AA.
Le criticità sistemiche individuate sembrano potersi superare, nelle more di
ulteriori def nizioni che il legislatore per normazione e gli altri attori sociali coinvol-
ti per isostasia individueranno, con almeno due iniziali soluzioni.
61 Il cui esacerbamento sanzionatorio è l’omesso rapporto, di cui all’art. 100 c.p.m.p. (sul parallelismo
cfr. Vito poli, Fausto Bassetta, op. cit., p. 42), e che conferma l’impostazione solidaristica propria
dell’ordinamento militare (Cfr. David Brunelli, Giuseppe Mazzi, op. cit., p. 230).
62 Vds. delibera AnAC n. 311 del 21 giugno 2022: “La normativa in materia di whistleblowing si appli-
ca anche al personale militare”. Il provvedimento è stato poi “cassato” dalla giurisprudenza ammini-
strativa (Cons. Stato, V sez., 12 marzo 2025, n. 2036) che pone in luce, nella tutela che l’ordinamen-
to appresta al whistleblower, l’inesorabile sindacato che l’AnAC è tenuta a svolgere in punto di “pro-
porzionalità, riferito alla gravità ed alla pericolosità per gli interessi pubblici della violazione segnala-
ta” e di “adeguatezza, riferito alla f nalità di garantire la tutela di tali interessi”, nonché dalla valuta-
zione del fumus di fondatezza delle accuse, sulla ef ettuarsi sulla base degli elementi di riscontro for-
niti (ivi, cit.). Il “richiamo” ad approfondimenti istruttori più accurati per valutare la “ritorsività” di
atti emblematici dell’organizzazione militare (trasferimenti, sanzioni disciplinari) si rinviene anche
nella sent. tAR Lazio, 7 aprile 2025, n. 6923.
63 Sul punto vds. Delibera AnAC 782/2019 che così recita “La circostanza per cui un soggetto abbia l’obbligo
giuridico di denunciare fatti di reato ai sensi del codice penale e del codice di procedura penale non esclude che
egli possa essere un whistleblower” (Delibera numero 782 del 04 settembre 2019 - www.anticorruzione.it).
64 nel Codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione è previsto uno speci-
f co dovere alla trasparenza (art. 9, comma 1, DpR 62/2013), nonostante la compresenza - che al
momento si risolve in antinomia - della congerie di doveri rivolti ad una limitazione dell’autonomia
informativa del dipendente, poiché è avvertito il rischio di condotte informative che possano “nuo-
cere agli interessi o all’immagine dell’amministrazione” (art. 3, comma 3, DpR 62/2013).
65 Cfr. enrico Carloni, op. cit., che conclude inferendo che l’ef etto è di non rendere sanzionabili quel-
le condotte di dif usione di informazioni che permettano di svelare, ad esempio, fenomeni di disser-
vizio o maladministration (ibi., p. 234, cit.).
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