Page 134 - Rassegna 2025-4
P. 134

DIRItto DISCIpLInARe e AntICoRRUzIone




                  La portata onnicomprensiva del precetto, soprattutto nelle ultime due decli-
             nazioni , che vigilano sull’ef ettività del rapporto di subordinazione, rende partico-
                   61
             larmente ostico ipotizzare la congruità, sul piano dogmatico, di procedure volte
             all’esternalizzazione di “questioni” apprese all’interno dell’Amministrazione militare,
             anche se per f nalità di trasparenza.
                  Il riferimento lampante è alla f gura del whistleblower che - nonostante la compa-
             tibilità tout court inizialmente dichiarata dall’AnAC, e poi “mitigata” dal giudice ammi-
             nistrativo  - appare impattare con esiti deteriori sul modello gerarchico, almeno sul
                     62
             prof lo dell’obbligo di osservare la via gerarchica, delle incombenze di polizia giudiziaria
             gravanti, nello specif co, proprio sul personale dell’Arma dei Carabinieri , e della tutela
                                                                           63
             del prestigio istituzionale , anche questo soccombente rispetto al dovere di trasparenza
                                  64
             del funzionario pubblico . Il catch-22 riporta giocoforza al precedente paragrafo 2.
                                   65

             6.  Infine: possibili elastizzazioni

             6.1 L’Arma dei Carabinieri, ovvero il laboratorio delle FF.AA.
                  Le criticità sistemiche individuate sembrano potersi superare, nelle more di
             ulteriori def nizioni che il legislatore per normazione e gli altri attori sociali coinvol-
             ti per isostasia individueranno, con almeno due iniziali soluzioni.


             61 Il cui esacerbamento sanzionatorio è l’omesso rapporto, di cui all’art. 100 c.p.m.p. (sul parallelismo
               cfr. Vito poli, Fausto Bassetta, op. cit., p. 42), e che conferma l’impostazione solidaristica propria
               dell’ordinamento militare (Cfr. David Brunelli, Giuseppe Mazzi, op. cit., p. 230).
             62 Vds. delibera AnAC n. 311 del 21 giugno 2022: “La normativa in materia di whistleblowing si appli-
               ca anche al personale militare”. Il provvedimento è stato poi “cassato” dalla giurisprudenza ammini-
               strativa (Cons. Stato, V sez., 12 marzo 2025, n. 2036) che pone in luce, nella tutela che l’ordinamen-
               to appresta al whistleblower, l’inesorabile sindacato che l’AnAC è tenuta a svolgere in punto di “pro-
               porzionalità, riferito alla gravità ed alla pericolosità per gli interessi pubblici della violazione segnala-
               ta” e di “adeguatezza, riferito alla f nalità di garantire la tutela di tali interessi”, nonché dalla valuta-
               zione del fumus di fondatezza delle accuse, sulla ef ettuarsi sulla base degli elementi di riscontro for-
               niti (ivi, cit.). Il “richiamo” ad approfondimenti istruttori più accurati per valutare la “ritorsività” di
               atti emblematici dell’organizzazione militare (trasferimenti, sanzioni disciplinari) si rinviene anche
               nella sent. tAR Lazio, 7 aprile 2025, n. 6923.
             63 Sul punto vds. Delibera AnAC 782/2019 che così recita “La circostanza per cui un soggetto abbia l’obbligo
               giuridico di denunciare fatti di reato ai sensi del codice penale e del codice di procedura penale non esclude che
               egli possa essere un whistleblower” (Delibera numero 782 del 04 settembre 2019 - www.anticorruzione.it).
             64 nel Codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione è previsto uno speci-
               f co dovere alla trasparenza (art. 9, comma 1, DpR 62/2013), nonostante la compresenza - che al
               momento si risolve in antinomia - della congerie di doveri rivolti ad una limitazione dell’autonomia
               informativa del dipendente, poiché è avvertito il rischio di condotte informative che possano “nuo-
               cere agli interessi o all’immagine dell’amministrazione” (art. 3, comma 3, DpR 62/2013).
             65 Cfr. enrico Carloni, op. cit., che conclude inferendo che l’ef etto è di non rendere sanzionabili quel-
               le condotte di dif usione di informazioni che permettano di svelare, ad esempio, fenomeni di disser-
               vizio o maladministration (ibi., p. 234, cit.).

             132
   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139