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IL DomInIo ELAsTICo DELLA TrAsPArEnzA mILITArE




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               tra cui il limite esplicito, appunto, del segreto di Stato , di cui quello “militare” ne
               è una species .
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                    A stemperare una regola che, di fatto, rischia non solo di rendere impermea-
               bile il funzionamento dell’ordinamento militare proprio sul campo della tutela
               degli interessi legittimi, la legge 15 febbraio 2005, n. 15, nel novellare l’intero Capo
               V  della  legge  sul  procedimento  amministrativo,  ha  riformulato  parzialmente
               anche l’articolo 24, ribadendo , da una parte, la possibilità di determinare in via
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               regolamentare le ipotesi, non rientranti nell’area del segreto di Stato, di sottrazione
               all’accesso per quelle tipologie di documenti che contengono informazioni la cui
               dif usione possa arrecare pregiudizio alla sicurezza ed alla difesa nazionale , dal-
                                                                                     50
               l’altra ( comma 4) riconoscendo uno specif co potere di dif erire l’accesso solo per
               un periodo di tempo determinato che le fonti secondarie possono disciplinare .
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                    Su questa scia, quindi, si collocano gli articoli 1048-1050 t.u.r.o.m. che,
               appunto,  elencano  le  tipologie  di  documenti  ad  accesso  differito  ma,  nella
               misura in cui stabiliscono termini molto lunghi, rendono la temporaneità della


                  Cantone, op. cit., p. 293) - l’art. 54-bis, comma 4, D.Lgs. 165/2001 (abrogato e ora conf uito nell’art.
                  12, comma 8, D.Lgs. 24/2023) sottrae la relativa segnalazione all’accesso documentale ex art. 22 l.
                  241/90.
               47 La disciplina del segreto di Stato, racchiusa nella legge n. 124 del 3 agosto 2007, non è oggetto di que-
                  sto contributo, motivo per cui non verrà posto l’accento sulla meccanica regolatoria. Quello che qui
                  interessa, invece, è l’apparato teoretico che ne sostiene la cogenza e, come si vedrà, il precipitato opa-
                  cizzante che da questo promana su tutta l’amministrazione militare. Sul rischio di interpretazioni
                  opacizzanti, cfr. enrico Carloni, op. cit., p. 171.
               48 Su questo rapporto di specialità, cfr. David Brunelli, Giuseppe Mazzi, op. cit., p. 216: le notizie mili-
                  tari, rispetto quelle concernenti la sicurezza dello Stato, tutelate dal codice penale comune, trovano
                  la loro protezione nel codice penale militare e concernono “la forza (cioè costituzione, quantitativo,
                  dislocazione), la preparazione (mobilitazione, adunata delle truppe), la difesa (condizioni del mate-
                  riale, opere di fortif cazioni, ecc.)” (vds. Relazione della commissione reale ai progetti preliminari del
                  codice penale militare di pace e del codice penale militare di guerra, in Lavori preparatori, pt. II, vol.
                  III, Roma, 1938, p. 100, cit.). Vds. anche Adolfo tencati, Il nuovo ordinamento militare, commen-
                  to, in Codici Penali militari e ordinamento militare, piacenza, La tribuna ed., 2021, p. 285.
               49 nella stesura originaria, l’art. 24, comma 2, lett. a) autorizzava già il governo ad emanare regolamenti
                  tesi a limitare l’accesso ai documenti in relazione all’esigenza di salvaguardare l’esigenza di difesa
                  nazionale.
               50 Al riguardo la Corte Costituzionale, con sentenza n. 110 del 1998 aveva già sottolineato che “la sicu-
                  rezza interna ed esterna dello Stato costituisce interesse essenziale ed insopprimibile della collettività,
                  con palese carattere di assoluta preminenza su ogni altro”.
               51 Sull’argomento è recentemente intervenuto anche il Consiglio di Stato, Ad. pl., 18 marzo 2021, n.
                  4, che ha evidenziato la supremazia degli interessi legittimi sulla tutela della riservatezza, nel caso di
                  accesso difensivo ex comma 7 dell’art. 24 l. 241/90: “ebbene, ai f ni del bilanciamento tra il diritto
                  di accesso difensivo, preordinato all’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale in senso lato […]
                  trova applicazione […] il criterio generale della “necessità” ai f ni della “cura” e della “difesa” di un
                  proprio interesse giuridico, ritenuto dal legislatore tendenzialmente prevalente sulla tutela della riser-
                  vatezza […]” (ibi., cit.).

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