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DIRItto DISCIpLInARe e AntICoRRUzIone




             sottrazione dall’accesso priva di consistenza. In altre parole, la normativa militare
             introduce, nella sostanza, forme di divieto stabile e assoluto di ostensione pari a
             quelle del segreto di Stato , peraltro su materie di sensibile rilevanza ai f ni dell’an-
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             ticorruzione e della trasparenza, così celando il rischio che possa riaf ermarsi - a
             dispetto dello zeitgeist il “tramontato principio di riservatezza dell’azione ammini-
             strativa” .
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                  Il riferimento è, ad esempio, ai rapporti informativi sugli aspiranti all’arruola-
             mento nelle Forze armate e sul personale militare arruolato, oppure, nel settore del
             procurement, alla pianif cazione, programmazione, acquisizione, gestione e manu-
             tenzione, dismissione di infrastrutture e aree, per il quale l’articolo 1048, comma 1,
             t.u.r.o.m. stabilisce un termine, “macroscopicamente spropositato” , di cinquanta
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             anni.
                  Aspra dottrina  ha altresì rilevato una dif  denza dell’ordinamento militare
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             sul piano dell’accesso ai documenti amministrativi dalla formulazione dell’articolo
             695 t.u.r.o.m., in ordine all’accesso alla documentazione caratteristica, dal momen-
             to che il comma 3, in occasione dell’inaugurazione del codice, signif cativamente
             avrebbe sostituito il richiamo della legge che garantisce la trasparenza col richiamo
             della legge garantistica della privacy (D.Lgs. 196/2003).
                  La censura appare invero laconica e in ogni caso largamente smentita dalla
             giurisprudenza che, con piglio ormai tralatizio, ha af ermato che, stante la potenzia-
             le capacità delle note sul rendimento di inf uire sulla carriera del dipendente, è inne-
             gabile l’interesse del militare a tutelare la propria situazione .
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                  In ultimo, deve segnalarsi ancora una volta che ai sensi dell’articolo 1349
             c.o.m.,  i  capi  I,  III  e  IV  della  legge  sul  procedimento  amministrativo  non  si
             applicano agli ordini militari: in tal caso, è stato osservato , la richiesta d’accesso
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             potrà essere formulata unicamente in relazione agli atti prodromici all’ordine
             medesimo.

             52 Così Riccardo Ursi, op. cit., p. 360, cit.
             53 Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 settembre 2010, n. 7237; C.d.S., Sez. V, 2 aprile 2001, n. 1893 e 15 apri-
               le  2004  n.2163;  Sez.  IV,  13  ottobre  2003,  n.  6200.  In  sostanza:  gli  artt.  22  e  seguenti  della  l.
               241/1990: “[…] pur af ermando l’ampia portata della regola dell’accesso, la quale rappresenta la coe-
               rente applicazione del principio di trasparenza, che governa i rapporti tra Amministrazione e citta-
               dini, introduce alcune limitazioni di carattere oggettivo […]”. ne consegue che “[…] il principio di
               trasparenza cede innanzi alla esigenza di salvaguardare l’interesse protetto dalla normativa speciale
               sul segreto. […]” (così Cons. Stato, sez. IV, 30 settembre 2010, n. 7237, cit.).
             54 Sic Riccardo Ursi, op. cit., p. 360.
             55 Il riferimento è a Francesco Castiello, op. cit., p. 27.
             56 Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 9 ottobre 1997, n. 1128, cit.
             57 Vds. pierpaolo Rivello, Il diritto amministrativo militare, pacini Giuridica ed., pisa, 2021, p. 30.

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