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IL DomInIo ELAsTICo DELLA TrAsPArEnzA mILITArE
5. Il dovere di riserbo sulle questioni militari
Ulteriore ambiguità intercorrente tra segretezza e trasparenza è determinata
dal dovere di riserbo sulle questioni militari, che trova il proprio appiglio prescritti-
vo nell’articolo 722, lett. a) e b) t.u.r.o.m., e la cui eco - caratterizzata da più incisivo
vigore sanzionatorio - è l’articolo 751, comma 1, nn. 4 e 5 del Regolamento. Anche
per questo principio-valore, attesa la rilevanza per la complessiva tenuta sistemica,
vi è un riverbero penalmilitare, ovvero il novero dei reati posti a tutela delle notizie
militari, il cui titolo codicistico è signif cativamente composto dal binomio “fedel-
tà” e “difesa militare” . La norma, oltre a confermare a fortiori la tecnologia del
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segreto militare sia sul piano dell’oggetto (la notizia da non divulgare) che del sog-
getto (l’attitudine al riserbo), sostiene l’assiologica pervasività del segreto e della
riservatezza quale requisito dell’ef cienza operativa. per cui vale la pena delineare la
portata di questo “abito mentale” che, come accennato, rimane una caratteristica
tipica nel panorama amministrativo complessivo .
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Il vincolo disciplinare stabilisce che il militare, oltre ad osservare scrupolosa-
mente le norme in materia di tutela del segreto, deve : acquisire e mantenere l’abi-
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tudine al riserbo su argomenti o notizie la cui dif usione può arrecare pregiudizio
alla sicurezza dello Stato, escludendo dalle conversazioni private, anche se hanno
luogo con familiari, qualsiasi riferimento ai suddetti argomenti o notizie; evitare la
divulgazione di notizie attinenti al servizio che, anche se insignif canti, possono
costituire materiale informativo; riferire sollecitamente ai superiori ogni informa-
zione di cui è venuto a conoscenza e che può interessare la sicurezza dello Stato e
delle istituzioni repubblicane, o la salvaguardia delle armi, dei mezzi, dei materiali e
delle installazioni militari.
58 La previsione di sanzioni penali, e non semplicemente disciplinari o di altra natura, derivanti dalla
violazione di un dovere - sia pure un dovere particolarmente qualif cato come quello di fedeltà - deve
essere giustif cata dalla protezione di determinati beni o interessi, secondo un principio ormai accol-
to nella scienza penalistica e che non può certamente rimanere estraneo al diritto penale militare, e
che proprio nella declinazione sul concetto di “difesa militare” trova consistenza. In poche battute,
la nozione di fedeltà svolge una funzione che, se è essenziale al f ne di determinare contenuto e limiti
dei doveri del militare (ponendosi in una posizione sicuramente prioritaria rispetto ad altro dovere
tipico del militare, che è quello di obbedienza), svolge un ruolo meramente simbolico (con riguardo
alla def nizione del bene tutelato) nei reati contro la fedeltà e la difesa militare. È invece la “difesa
militare” a fornire il contenuto empirico delle fattispecie criminose: nel suo alveo potrebbero ricon-
dursi tutte le condotte che recano pregiudizio alla idoneità delle Forze armate ad assicurare la difesa
della patria (cioè a reagire o a resistere ad eventuali aggressioni militari) e la salvaguardia delle libere
istituzioni (funditus, vds. David Brunelli, Giuseppe Mazzi, op. cit., pp. 207 e ss.).
59 L’art. 28 l. 241/1990 ha riscritto l’art. 15 D.p.R. 3/1957, confermando l’obbligo per i dipendenti
pubblici di mantenere il segreto d’uf cio, ma determinandone il perimetro di cogenza in termini di
residualità rispetto alla normativa sui limiti all’accesso ai documenti amministrativi.
60 Cfr. Vito poli, Fausto Bassetta, op. cit., p. 42.
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